Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilita' del conflitto perche' proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Rei...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002, relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Como - Sezione penale, notificato il 17 giugno 2003, depositato in cancelleria il 28 giugno 2003 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

Con ricorso in data 15 giugno 2002, il Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti - imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per avere rilasciato, nel corso della trasmissione televisiva "TG Sera", trasmessa dalla RAI alle ore 20,30 del 16 settembre 1997, una intervista, in cui, tra l'altro, dichiarava :"L'Ariosto e' un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare...", in tal modo offendendo la reputazione di Stefania Ariosto -, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31), che ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali e' stata formulata la predetta imputazione.

Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che le dichiarazioni di cui si tratta sono state pronunciate fuori dal Parlamento e dal contesto di iniziative parlamentari tipiche, non essendo individuabile alcuno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato il cui contenuto esse riproducano, e potendo le stesse, eventualmente, essere ricollegate, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, ad un'attivita' politica in senso lato, quale quella relativa alla "polemica politica inerente al procedimento penale - nel quale il deputato in questione era coimputato - cosiddetto IMI--SIR", in cui figurava come teste la predetta Ariosto. Tale collegamento non puo', secondo il ricorrente, costituire valido oggetto di immunita' parlamentare.

Ne' varrebbe, in...

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