N. 315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel corso del processo a carico di Arroub Saadia imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 10-bis del D.p.r. n. 286/98 perche' si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato, all'odierna udienza il p.m. avanzava istanza di eccezione di illegittimita' della normativa di cui agli articoli 10-bis, 16, comma 1, D.Lgs. n. 286/98, 61-bis del D.Lgs. n. 274/2000 e 1-ter della legge n. 102/09 per violazione degli articoli 3, 24, comma 2, 27, comma 3 e 97, comma 1 della Costituzione, cui si associava il difensore dell'imputato.

Il Giudicante ritiene che debba essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimita' costituzionale dell'art.

10-bis, limitatamente all'ipotesi di soggiorno illegale, dell'art.

16, comma 1 del D.Lgs n. 286/92 e art. 62-bis del D. Lgs n. 274/2000, nel testo novellato dalla legge n. 94 del 5 luglio 2009, per contrasto con gli articoli 3, 24, comma 2, 27 comma 2 e 97 comma 1 della Costituzione.

A parere del rimettente i dubbi di costituzionalita' delle disposizioni censurate sono rilevanti nel presente giudizio, in quanto la sanzione da comminare all'imputato in ipotesi di riconoscimento di penale responsabilita' dovrebbe essere determinata in applicazione della disposizioni della cui legittimita' costituzionale si dubita.

I medesimi dubbi sono parimenti non manifestamente infondati per le considerazioni che seguono.

1) Art. 10-bis D.Lgs 286/98 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) violazione dell'art. 3 della Costituzione:

violazione del principio di ragionevolezza; violazione del principio di uguaglianza sia come necessita' di disparita' di trattamento per situazioni diverse, sia come necessita' di parita' di trattamento di situazioni simili.

  1. La disposizione normativa in esame, entrata in vigore alla ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, punisce con l'ammenda da 5.000,00 a 10.000.00 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato.

    Dalla data di entrata in vigore della norma pertanto gli stessi fatti gia' configurati come illeciti amministrativi dall'art. 13

    D.Lgs n. 286/98 assumono anche natura di illeciti penali.

    Premesso che i principi dettati dall'art. 3 Costituzione, benche' riferiti a cittadini devono intendersi estesi anche agli stranieri in quanto volti alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Sent.

    C.C. n. 104/09); che il reato contestato all'odierno imputato e' quello di soggiornare in Italia alla data di entrata in vigore della legge; che ai fini del tempus commissi delicti nel nostro ordinamento risulta accolto il criterio della condotta, poiche' e' nel momento della condotta che il soggetto sceglie di porsi contro il dettato normativo che la legge puo' esercitare su di lui la sua efficacia intimidatrice; che di conseguenza e' in tale momento che il reato deve intendersi commesso in quanto il soggetto non deve sottostare a conseguenze piu' gravi di quelle che egli poteva attendersi dalla legge in vigore al momento in cui ha posto in essere l'azione punita;

    che opinando diversamente si avrebbe una inammissibilita' retroattiva del precetto sanzionatorio, si osserva che ad avviso del remittente la norma che punisce il soggiorno dello straniero, indipendentemente dalla data di ingresso in Italia senza prevedere un termine di allontanamento per lo straniero presente nel territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della legge, pecca di irrazionalita', in quanto penalizza una posizione soggettiva, conseguente a fatti preesistenti e non costituenti reato all'epoca in cui si sono realizzati.

    Ne' la censura prospettata puo' ritenersi eliminata con richiamo alla preesistenza della analoga previsione contenuta dall'art...

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