N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 12103-09 RGAC, vertente tra Zamaro Nereo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, ricorrente, e Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato resistente, e Silveri Giuseppe Maurizio, resistente contumace.

Ritenuto in fatto A Nereo Zamaro, dirigente di ricerca di primo livello professionale dell' Istat, e' stato conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2007, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis decreto legislativo n. 165-01, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, nell'ambito del Ministero della Solidarieta' (poi Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), con durata di cinque anni (1° agosto 2007/31 luglio 2012). Tale conferimento e' stato effettuato al predetto nella sua qualita' di soggetto non appartenente ai ruoli di cui all' art. 23 decreto legislativo n. 165-01 o (v. tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 108-04).

Con nota del 21 luglio 2008 il Ministero ha comunicato che il suddetto incarico sarebbe scaduto 'ope legis' dal 1° agosto 2007 ai sensi dell'art. 19, ottavo comma decreto legislativo citato.

Lo Zamaro ha quindi adito questo Tribunale per sentire:

dichiarare l'inefficacia della revoca dell'incarico, con ordine di reintegrazione dal 14 agosto 2008, data di attuazione della revoca stessa, ovvero con accertamento del diritto ad ottenere un incarico equivalente; condannare il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate dal 14 agosto 2008 alla reintegra, oltre accessori; in caso di rigetta della domanda di reintegra, condannarlo al pagamento delle differenze retributive dal 14 agosto 2008 al 31 luglio 2012, data di scadenza dell' incarico; in ogni caso, condannarlo al risarcimento del danno personale.

Si costituiva il Ministero che eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito e chiedeva il rigetto della domanda nel merito.

Ritenuto in diritto Si premette che la giurisprudenza costituzionale e' costante nel ritenere che: 'la inammissibilita' delle questioni incidentali di legittimita' costituzionale, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice a quo, puo' verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga in modo macroscopico e manifesto, cioe' ictu oculi' (ex multis, sentenze n. 156-07 e n. 144-05); 'avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 63 comma 1 decreto legislativo n. 165-01, che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il conferimento e la revoca dell' incarico dirigenziale, non puo' ritenersi implausibile la motivazione con cui il giudice ordinario ha ritenuto la sua giurisdizione anche in relazione alle controversie risarcitorie connesse all'accertamento della illegittimita' della 'revoca' dell' incarico stesso' (Corte costituzionale n. 81-10).

In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica in quanto il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali mantengono la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma dell'art. 5, comma secondo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, al cui impianto la legge n. 145 del 2002 non ha apportato modifiche, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro gia' costituiti (v.

Cass. 14252-05, Cass. 9814-08).

Si premette altresi', nel merito, che nel caso in esame si verte in materia di incarico dirigenziale di livello generale ma 'non apicale' (quali sono quelli di maggiore coesione con gli organi politici: segretario generale, capo dipartimento ed altri equivalenti), conferito a soggetto non appartente ai ruoli di cui all'art. 23 decreto legislativo n. 165-01 (v. tab. A allegata al d.P.R. n. 108-04).

Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti con le seguenti modalita'.

Innanzitutto, tali incarichi possono essere attribuiti a personale inserito nel cosiddetto 'ruolo dei dirigenti', istituito presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001).

In secondo luogo, le funzioni dirigenziali possono essere conferite, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, e del 5 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia, 'anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23', purche' dipendenti da 'altre' amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 5-bis del citato d.lgs. n.

165-01), vale a dire da amministrazioni dello Stato diverse da quelle nel cui ambito e' collocato il posto da conferire.

Infine, e' prevista la possibilita' che ciascuna amministrazione attribuisca la titolarita' di tali uffici dirigenziali, a tempo determinato, a 'persone di particolare e comprovata qualificazione professionale', in possesso dei requisiti specificamente previsti dal comma 6 dello stesso art. 19, cioe' a soggetti estranei, all'atto della nomina, alle amministrazioni statali.

L'art. 19, comma 8, nel testo vigente 'ratione temporis', ha previsto che gli incarichi di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all' art.

23, ed al sesto comma cessano decorsi 90 giorni dal voto della fiducia al governo.

L'art. 2, comma 161 decreto-legge n. 262-06, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma l L. 286-06, ha previsto che, in sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 8 d.lgs. n. 165-01, come integrato dai commi 159 e 160, gli incarichi conferiti prima del 17 maggio 2006, ivi previsti, cessano ove non confermati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

L'art. 40 lett. g), d.lgs. n. 150-09 ha disposto che, al comma 8 dell'art. 19, sono soppresse le parole 'al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, ed al comma 6'.

Ne consegue che, con decorrenza dall' entrata in vigore della norma, non opera piu' la cessazione degli incarichi dirigenziali di cui al comma 5-bis, come sopra indicato, tra cui rientra quello in esame.

Tale disciplina previgente, tuttavia, continua ad operare per le cessazioni, quale quella in esame, verificatesi prima della suddetta decorrenza; cio' sulla base del principio 'tempus regit actum' (art.

11 preleggi) (v. 'infra' Corte costituzionale n. 81-10).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 161-08, ha preso in esame l'art. 2, comma 161 citato con riferimento agli incarichi relativi alla seconda delle tipologie indicate e dunque quelli 'esterni' conferiti a personale 'dipendente da altre amministrazioni pubbliche'.

Ed ha osservato che, con la sentenza n. 103 del 2007, la Corte stessa ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenze...

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