DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 333 - Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalita' tecnico-procedurali per lo svolgimento delle operazioni di variazione del potenziale viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;

Considerato che con proprio decreto 1° ottobre 2007, n.

0313/Pres. e' stato approvato il 'Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20';

Considerato, inoltre, che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e' autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive);

Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione, contenente anche le modalita' tecnico-procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale mediante i CAA convenzionati con la Regione e per la misurazione delle superfici vitate;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

Visto il decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali n. 2958 del 25 novembre 2009 con cui e' stata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la correzione di errore materiale contenuto nell'allegato B al testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

Decreta:

1. E' emanato il 'Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 491/2009 E N. 555/2008 IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVOVITICOLO E DISCIPLINA DELLE MODALITA' TECNICO PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA VARIAZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVOVITICOLO AZIENDALE E PER LE MISURAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE IN ESECUZIONE DELL'ART. 6,

COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2007, N. 20.

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.

1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e nel Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresi' le modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

  1. albo dei vigneti per vini a denominazione di origine: albo in cui sono iscritti i terreni vitati di ciascun vino a denominazione di origine. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;

  2. azienda viticola: l'unita' economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attivita' sperimentali;

  3. campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il i agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

  4. CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Legge finanziaria 2003), e successive modifiche ed integrazioni;

  5. destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonche' di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali;

  6. dichiarazione delle superfici vitate (Modello B1):

    dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000;

  7. diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

  8. diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

  9. diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpo di un vigneto;

  10. elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica protetta: elenchi in cui sono iscritti i terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica protetta;

    l'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;

  11. estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;

  12. fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

  13. ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel Catalogo nazionale delle varieta' di vite di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa, nonche' alla sezione relativa ai vitigni a destinazione particolare;

  14. impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalita' sperimentali;

  15. infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unita' di superficie;

  16. potenziale produttivo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varieta' classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;

  17. produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualita' di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attivita' sperimentali, che ha costituito fascicolo aziendale ed e' titolare di dichiarazione delle superfici vitate;

  18. reimpianto anticipato: impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT