LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2007, n. 20 - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche'' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

CAPO I
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualita' di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attivita' sperimentali.

    Art. 3.

    Inventano del potenziale produttivo viticolo

  3. Ogni superficie vitata e' soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventano del potenziale produttivo viticolo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Lo schedario e' tenuto dall'Amministrazione regionale che puo' avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza. 2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, della caratteristica tecnica dei vigneti e della titolarita' di conduzione delle superfici vitate iscritte. Tale comunicazione e' inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione stessa. In caso di inottemperanza del termine si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2. 4. I produttori che conducono una o piu' superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'art. 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8. 5. Sono, altresi', esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entita' inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.

    Art. 4.

    Contenuti e gestione dello schedario

  4. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo. 2. Lo schedario consente l'elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base regionale, nonche' costituisce punto di riferimento al fine dell'istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica. 3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unita' Tecnica Economica (UTE), sono: a) le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica; b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla realizzazione di reimpianti anticipati; c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica. 4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.

    Art. 5.

    Realizzazione delle superfici vitate

  5. Qualsiasi impianto di viti e' subordinato, previa domanda del produttore, ad autorizzazione dell'Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti casi: a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale; b) impianti destinati a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT