CONCORSO (scad. 21 ottobre 2004)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante ´Nuove norme in materia di obiezione di coscienzaª; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante ´Istituzione del servizio civile nazionaleª; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: ´Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64ª; Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante: ´Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verificheª; Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile n. 53529/I.1, del 10 novembre 2003, recante ´Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionaleª; Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 aprile 2004, concernente ´Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontariª; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, recante ´Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e l.i.s.a.a.c. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230 del 1998 e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'esteroª; Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 15 maggio 2004, secondo quanto previsto dalla citata circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile dell'8 aprile 2004, sono stati approvati dall'Ufficio 1.407 progetti, di cui 24 per servizio civile all'estero, che consentono di avviare al servizio complessivamente 14.246 volontari, di cui 193 all'estero;

Decreta

Art. 1.

Generalita'

E' indetto un bando per la selezione di 14.246 volontari da avviare al servizio nell'anno 2004 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: ´l'Ufficioª) ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64. L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verra' dall'Ufficio comunicata agli enti e ai volontari, secondo le procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, a seguito dell'esame delle graduatorie. La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio. Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 euro mensili.

Art. 2.

Progetti e posti disponibili

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di impiego, i posti disponibili, le attivita' nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonche' gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti internet.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', nonche' i cittadini riformati per inabilita' al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; godere dei diritti civili e politici; non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante...

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