CONCORSO (scad. 28 ottobre 2003)

CORTE D'APPELLO DI POTENZA CONCORSO(scad. 28 ottobre 2003) Concorso per la copertura di dodici posti di giudice di pace nel distretto di Potenza Capo I IL PRESIDENTE Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198; Ritenuta la necessita' di procedere alla copertura di posti di magistrato onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato; Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 e 17 aprile 2003; Decreta: Art. 1. E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di pace presso gli uffici di cui all'elenco allegato (allegato 1). A tal fine possono essere presentate domande di trasferimento da parte di giudici di pace che prestano servizio presso altri uffici ovvero domande di ammissione al tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice di pace. Qualora per un posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura valutera' a quali accordare priorita', tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza dell'aspirante al trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio nonche' delle necessita' di celere copertura dei posti degli uffici particolarmente gravati di carico di lavoro. Art. 2. Domanda di trasferimento e termine per la presentazione La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace sull'apposito modulo allegato al bando di concorso (modulo A) e diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al presidente della Corte di appello di Potenza, via Nazario Sauro n. 75 - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo utili anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una sola delle sedi oggetto di pubblicazione del singolo distretto di Corte di appello. Non e' ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate per diversi distretti. In presenza di piu' domande relative a sedi ubicate in diversi distretti, il Consiglio superiore della magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio. La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilita', contenere la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni (1), nonche' l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (modulo A), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve indicare: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il numero di codice fiscale; 3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o di conferma nell'incarico di giudice di pace; (1) - Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni: Art. 8 (Incompatibilita) - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita'. 1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la...

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