ERRATA-CORRIGE

IL PRESIDENTE della corte di appello di roma

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198; Ritenuta la necessita' di procedere alla copertura di posti di magistrato onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato; Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002; Vista la nota del Consiglio superiore della magistratura in data 18 aprile 2003;

Decreta:

CAPO I Art 1. E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di pace presso gli uffici di cui all'elenco allegato (allegato 1). A tal fine possono essere presentate domande di trasferimento (Capo II) da parte di giudici di pace che prestano servizio presso altri uffici ovvero domande di ammissione (Capo III) al tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice di pace. Qualora per un posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura valutera' a quali accordare priorita', tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza dell'aspirante al trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio nonche' delle necessita' di celere copertura dei posti degli uffici particolarmente gravati di carico di lavoro

CAPO II Procedura di trasferimento

Art. 2.

Domanda di trasferimento e termine per la presentazione

La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace sull'apposito modulo allegato al bando di concorso (Modulo A) e diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di appello di Roma, per i posti compresi nell'allegato elenco (Allegato 1), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una sola delle sedi oggetto di pubblicazione del singolo distretto di Corte di appello. Non e' ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate per diversi distretti. In presenza di piu' domande relative a sedi ubicate in diversi distretti, il Consiglio superiore della magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio. La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilita', contenere la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni (1), nonche' l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (Modulo A), deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve indicare: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il numero di codice fiscale; 3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o di conferma nell'incarico di giudice di pace; 4) l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio; 5) la data di assunzione del possesso delle funzioni presso l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio; Tutte le comunicazioni all'interessato relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate presso l'ufficio ove presta servizio.

Art. 3.

Titoli di preferenza

Il Presidente della Corte di appello, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento, trasmettera' le stesse al Consiglio superiore della magistratura. Le domande saranno valutate dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nel Capo VII - Trasferimenti della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 (Allegato 2). Nella ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate domande di trasferimento di piu' aspiranti, verra' preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni di giudice di pace; b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie; c) della professione forense; d) di funzioni notarili. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie. Il periodo di esercizio delle attivita' e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad un anno. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu' giovane di eta'.

CAPO III Procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace

Art. 4. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice di pace in relazione ai posti presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato (Allegato 1), sono presentate con le modalita' di seguito specificate.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina

Per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano; b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; e) abbia la idoneita' fisica e psichica; f) abbia eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui alla lettera h) non e' richiesto per l'aspirante che abbia esercitato: 1. funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; 2. funzioni notarili; 3. insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 4. funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace deve essere redatta dall'aspirante, a pena di inammissibilita', esclusivamente sull'apposito modulo allegato al bando di concorso in originale e in copia (Modulo B) diretta al Consiglio superiore della magistratura e deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di appello di Roma per i posti compresi nell'allegato elenco (Allegato 1), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre...

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