ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO(scad. 24 aprile 2003) Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense: il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1. 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2003. Art. 2. 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono: a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 2. Ai fini del termine di cui sopra l'esercizio della professione di procuratore si considera equipollente all'esercizio della professione di avvocato. 3. I candidati che alla data di...

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