LEGGE 23 marzo 1940, n. 254 - Modificazioni all'ordinamento forense

Coming into Force08 Maggio 1940
Enactment Date23 Marzo 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/04/23/040U0254/CONSOLIDATED/20091214
Published date23 Aprile 1940
Official Gazette PublicationGU n.96 del 23-04-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Al R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono apportate le modificazioni seguenti:

  1. La lettera d) dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente:

    d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti

    .

  2. Il secondo comma dell'art. 16 e' sostituito dal seguente:

    «Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

    E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto

    .

  3. Al primo comma dell'art. 17 e' aggiunto il numero:

    8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non e' richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali

    .

  4. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:

    «Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

    «Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla Commissione esaminatrice la quale e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone di:

    «sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

    «tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

    «sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.

    «Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

    «I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

    E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali

    .

  5. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:

    «Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello, i candidati di una o piu' Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

    «In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, e' dato dal Ministro per la grazia e giustizia.

    «Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna e' composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianita' di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

    «Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

    I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo

    .

  6. Il quinto comma dell'art. 24 e' sostituito dal seguente:

    «Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

    La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo

    .

  7. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:

    «Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni puo' chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purche' non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

    «Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.

    «Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non puo' superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si puo' far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

    «Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemerenze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'appello, dell'anzianita' professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonche' della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'art. 23, n. 3.

    Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31

    .

  8. Al primo comma dell'art. 26 sono aggiunte le lettere:

    «d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

    e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni

    .

  9. Il quinto comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:

    «La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:

    «tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, o due di grado non inferiore al quinto;

    «un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Universita' del Regno;

    tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori

    .

  10. All'art. 30, lettera c) e' sostituita la seguente:

    c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno

    .

  11. Al primo comma dell'art. 30 sono aggiunte le lettere:

    «e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

    f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e)

    .

  12. Il comma quinto dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:

    La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo

    .

  13. Al primo comma dell'art. 34 e' aggiunta la lettera: «d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale».

  14. L'art. 36 e' sostituito dal seguente:

    Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facolta' di annullarli quando siano avvenute irregolarita'. Egli puo' intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami

    .

  15. Il secondo comma dell'art. 38 e' sostituito dai seguenti:

    «La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista e' iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui...

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