ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365; Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358; Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231; Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539; Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714; Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521; Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995; Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ. mod.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visti gli art. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;

Decreta:

Art. 1. 1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2. 1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto, ovvero gli anni cinquanta, per i soli aspiranti i quali risultino iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.

Art. 3. 1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima; 5) le eventuali condanne penali riportate; 6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui venne conseguito; 8) il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 9) l'esclusione di difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. 4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di Euro 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste italiane S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale - n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di Euro 1,55 stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui Euro 0,52 per tassa di concorso ed Euro 1,03 per contributo alle spese di concorso; c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con lettera raccomandata. 9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto Ufficio. 10. Il candidato che presenti personalmente la domanda deve consegnare le fotografie di cui al, comma 4, lettera c), all'addetto alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il timbro...

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