LEGGE 26 luglio 1995, n. 328 - Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile

Coming into Force20 Agosto 1995
Enactment Date26 Luglio 1995
Published date05 Agosto 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/08/05/095G0368/CONSOLIDATED/20090619
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-08-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "3 non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato".

  2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

    1. essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia

      l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con

      pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la

      partecipazione al concorso;

    2. non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso; c) aver superato la prova di preselezione informatica".

  3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358. 3. L'ammissione e' deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. 4. La prova di preselezione e' sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso. 5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza. Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera. 2. La prova di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parita' di trattamento per i candidati. 3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, e' ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione. 4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3. Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la...

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