LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 61 - Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 4 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 57 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi rappresentativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

  1. A fronte delle difficolta' riscontrate nella nomina dei componenti del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto si rende necessario disporre alcune opportune modifiche della legge regionale n. 34/2008 al fine di facilitare la possibilita' di nomina di detti componenti, mantenendo i principi fondamentali della legge, ma attenuando alcuni elementi di vincolo.

  2. La legge regionale n. 34/2008, all'art. 2, comma 3, dispone che, tra i sette componenti del Collegio di garanzia, ve ne sia almeno uno per ciascuna delle quattro categorie indicate al comma 2.

    Queste categorie sono: a) professori universitari, b) magistrati a riposo, c) avvocati, d) ex dirigenti pubblici.

  3. La presentazione delle candidature deve avvenire secondo quanto disposto dalla legge regionale che disciplina le nomine (legge regionale n. 5/2008), e cioe' sulla base di autocandidatura o di candidatura da parte di sindacati, associazioni riconosciute, universita', ordini professionali (art. 7, comma 3); in ogni caso, anche in assenza di candidature, si procede a seguito di proposta di nomina da parte di un consigliere regionale o da parte della Giunta (art. 7, commi 4 e 5). Ciascuna proposta deve indicare un nominativo di entrambi i generi.

    4.1n conseguenza del combinato disposto delle norme citate, ove non si dia la disponibilita' di alcun professore o magistrato a riposo o avvocato o ex dirigente, ad essere nominato membro nel Collegio di garanzia, oppure non ci sia la volonta', da parte dei soggetti legittimati, a proporre alcun nome per una delle suddette categorie professionali, non si puo' procedere alla nomina del Collegio stesso.

  4. Per ovviare a questa conseguenza, occorre mitigare la rigidita' del disposto dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n.

    34/2008, mantenendo il principio di favorire sempre la presenza di tutte le categorie previste, ma prevedendo che l'eventuale mancanza di candidature o designazioni per una delle categorie stesse...

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