LEGGE REGIONALE 8 Febbraio 2008, n. 5 - Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Tosacna n. 4 del 13 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello statuto.

  1. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicita', partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

    Art. 2.

    Competenze del consiglio e degli organi di Governo 1. Sono di competenza del consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

    1. attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

    2. negli organi di amministrazione attiva e consultiva di societa', associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);

    3. negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;

    4. in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di Governo ai sensi del comma 2.

  2. Sono di competenza degli organi di Governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

    1. negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

    2. di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in societa', associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;

    3. per incarichi direzionali;

    4. negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al consiglio regionale.

  3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di Governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potesta' regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

    1. costituzione o scioglimento;

    2. nomina degli organi;

    3. approvazione dei bilanci;

    4. esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

    5. definizione di indirizzi e direttive;

    6. disciplina dell'ordinamento interno;

    7. disciplina del personale.

  4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell'organo di amministrazione e' di competenza del consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente e' di competenza degli organi di Governo.

  5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di Governo sono effettuate dal Presidente della giunta regionale.

  6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente art., contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

  7. Nei casi in cui gli statuti di societa', associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette societa' od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della giunta regionale o suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del consiglio regionale.

  8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di societa', associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d'intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del consiglio regionale.

    Art. 3.

    Procedura delle nomine e designazioni di competenza del consiglio 1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del consiglio, presentate ai sensi dell'art. 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio.

  9. La commissione consiliare competente puo' provvedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

  10. Il consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto e' limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal consiglio prima di procedere alla votazione.

  11. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

    Art. 4.

    Controllo preventivo del consiglio 1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di Governo di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello statuto, previo controllo da parte del consiglio.

  12. A tal fine, il Presidente della giunta comunica al consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

  13. Il consiglio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalita' definite dal proprio regolamento interno, che prevedoo la possibile audizione del candidato, puo' formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il consiglio si sia espresso, il Presidente della giunta puo' procedere ad effettuare la nomina o designazione.

  14. in caso di osservazioni del consiglio, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

  15. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi e' titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente art. non si applicano e il Presidente della giunta comunica tempestivamente al consiglio la nomina effettuata.

  16. La stipula da parte della giunta di patti parasociali relativi a societa' nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal consiglio non puo' comportare alcuna deroga alle competenze del consiglio in materia di nomine.

    Art. 5.

    Elenchi regionali degli incarichi 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio di presidenza del consiglio e il Presidente della giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

  17. Gli elenchi contengono:

    1. gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;

    2. la fonte normativa dell'incarico;

    3. la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;

    4. i requisiti richiesti per l'incarico;

    5. le eventuali incompatibilita' specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;

    6. l'indennita' prevista.

  18. Gli elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del consiglio e della giunta. Il consiglio e il Presidente della giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicita' a tali elenchi.

  19. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d'intesa fra le strutture tecniche di cui all'art.

  20. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicita'.

    Art. 6.

    Strutture tecniche di supporto 1. Le competenti strutture...

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