LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 34 - Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Costituzione e sede 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 57 dello statuto, disciplina la costituzione ed il funziona-mento del collegio di garanzia, di seguito denominato collegio.
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Il collegio e' organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalita' in esso sanciti.
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Il collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
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Il collegio ha sede presso il consiglio regionale.
Art. 2.
Composizione e modalita' di nomina 1. Ciascun componente del collegio e' nominato dal consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
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Il collegio e' composto di sette componenti, di cui uno nominato fra tre designati dal consiglio delle autonomie locali, individuati all'interno delle seguenti categorie:
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professori universitari ordinari di materie giuridiche delle universita' toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;
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magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;
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avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;
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ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
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Deve necessariamente essere nominato nel collegio almeno un componente di ciascuna categoria di cui al comma 2.
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La presentazione delle candidature ai fini della nomina e' effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
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Non si applicano le norme inerenti l'obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.
Art. 3.
Durata in carica 1. Ciascun componente del collegio dura in carica sei anni e non e' immediatamente rieleggibile.
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Il componente del collegio cessa dall'esercizio delle sue funzioni alla scadenza della carica.
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In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del collegio, il consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'art. 2. Il nuovo componente dura in carica per sei anni.
Art. 4.
Ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza 1. Ai componenti del collegio si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla normativa sui consiglieri regionali.
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Le cause di incompatibilita', anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
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Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell'organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
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Spetta al collegio l'accertamento delle cause di incompatibilita', impedimento permanente e decadenza dei propri componenti.
Art. 5.
Presidente e vicepresidente 1. Il collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti...
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