LEGGE REGIONALE 4 giugno 2008, n. 34 - Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e sede 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 57 dello statuto, disciplina la costituzione ed il funziona-mento del collegio di garanzia, di seguito denominato collegio.

  1. Il collegio e' organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalita' in esso sanciti.

  2. Il collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.

  3. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale.

    Art. 2.

    Composizione e modalita' di nomina 1. Ciascun componente del collegio e' nominato dal consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

  4. Il collegio e' composto di sette componenti, di cui uno nominato fra tre designati dal consiglio delle autonomie locali, individuati all'interno delle seguenti categorie:

    1. professori universitari ordinari di materie giuridiche delle universita' toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;

    2. magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;

    3. avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;

    4. ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

  5. Deve necessariamente essere nominato nel collegio almeno un componente di ciascuna categoria di cui al comma 2.

  6. La presentazione delle candidature ai fini della nomina e' effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

  7. Non si applicano le norme inerenti l'obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.

    Art. 3.

    Durata in carica 1. Ciascun componente del collegio dura in carica sei anni e non e' immediatamente rieleggibile.

  8. Il componente del collegio cessa dall'esercizio delle sue funzioni alla scadenza della carica.

  9. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del collegio, il consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'art. 2. Il nuovo componente dura in carica per sei anni.

    Art. 4.

    Ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza 1. Ai componenti del collegio si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla normativa sui consiglieri regionali.

  10. Le cause di incompatibilita', anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.

  11. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell'organo per tre volte consecutive decade dalla carica.

  12. Spetta al collegio l'accertamento delle cause di incompatibilita', impedimento permanente e decadenza dei propri componenti.

    Art. 5.

    Presidente e vicepresidente 1. Il collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti...

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