DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2009, n. 229 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003' ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Rilevate le esigenze connesse con l'attivita' della direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

Ravvisata l'opportunita' di disciplinare con Regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale suddetta;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.

1348 concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale';

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 'Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso';

Dato atto che in data 9 giugno 2009 si e' provveduto ad inviare la bozza del presente Regolamento alle Direzioni centrali ai sensi della circolare 3 maggio 2001, n. 4 della Presidenza della Giunta regionale;

Vista la nota prot. n. 8132/SGR/LEG/R/16.2/65/09 pervenuta in data 1° luglio 2009 dalla Presidenza della Regione - Servizio qualita' della legislazione e semplificazione e ritenuto di accogliere i rilievi sostanziali sui punti oggetto di osservazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n.

1798;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA.

Art. 1.

Oggetto, finalita' e principi 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', concorrenza ed economicita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

  1. responsabile del procedimento: il direttore centrale o il direttore del servizio titolari dei capitoli di spesa o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo individuato ai sensi di legge;

  2. responsabile dell'istruttoria: il dipendente individuato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso).

    1. Per altre definizioni si fa rinvio all'art. 3 del Codice dei contratti, nonche' alla normativa regionale in materia di contabilita', di procedimenti amministrativi e di organizzazione, in quanto compatibile.

    Art. 3.

    Individuazione di beni e servizi acquisibili in economia 1. Sono acquisibili in economia:

  3. servizi di analisi e ricerche in materia di enti locali;

  4. servizi tecnico-professionali funzionali alle attivita' dei Servizi della Direzione;

  5. servizi formativi e docenze, compreso l'acquisto di materiale didattico (libri, riviste,.);

  6. materiale HW (Server, PC, PC portatili, Notebook, Palmari, periferiche di alimentazione, visualizzazione, archiviazione e stampa, apparecchiature GPS, ecc.), loro accessori, e relativi materiali di consumo e servizi assistenza on site;

  7. cancelleria, attrezzature da ufficio, supporti...

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