LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2007, n. 21 - Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita'' regionale.

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale di autonomia.

    Art. 2.

    Principi dell'ordinamento contabile della Regione

  2. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a: a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea; b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attivita' della Regione; c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse; d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilita' della dirigenza; e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

    Art. 3.

    Principi di bilancio

  3. Il bilancio di previsione della Regione e' redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) annualita': l'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, il quale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonche' operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente; b) unita': tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge; c) universalita': tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entita', sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative; d) integrita': tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative; e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente; f) veridicita': le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti; g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili; h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese; i) confrontabilita': il bilancio e' redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a piu' esercizi finanziari; j) pubblicita': il bilancio e' portato a conoscenza della comunita' regionale.

    CAPO II
    Programmazione finanziaria

    Art. 4.

    Strumenti di programmazione finanziaria regionale

  4. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti: a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale; b) la relazione politico-programmatica regionale; c) l'eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio; d) la legge finanziaria; e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

    Art. 5.

    Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

  5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, e' un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale. 2. Il DPEFR contiene: a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati; b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e del Paese; c) l'indicazione dei vincoli e delle compatibilita' delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonche' dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato; d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali; e) la definizione delle priorita' di intervento per le politiche di settore e intersettoriali; f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo; g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate. 3. Il DPEFR e' inviato al consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della giunta regionale. 4. Il DPEFR e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Art. 6. Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale

  6. La giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il DPEFR al consiglio regionale che ne dibatte i contenuti e lo approva. Decorso il termine del 1° ottobre successivo e in assenza di determinazioni del consiglio, la giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2. 2. La giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Entro lo stesso termine, la giunta puo' presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall'art. 8. 3. Il consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio. 4. La giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di programma operativo di gestione, di seguito denominato POG, previsto dall'art. 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di approvazione consiliare, e' coordinato nell'ambito dei lavori della sessione di bilancio. 5. Il consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

    Art. 7.

    Relazione politico-programmatica regionale

  7. La RPPR e' un atto di indirizzo dell'attivita' di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. 2. La RPPR e' articolata in tre parti: a) la prima parte contiene: 1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale; 2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunita' e del territorio regionale; b) la seconda parte contiene: 1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio; 2) analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata; 3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalita' e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi; 4) gli indirizzi per la programmazione delle attivita' relative alle unita' di bilancio; c) la terza parte contiene: 1) gli indirizzi per le attivita' proprie della Regione, nonche' gli indirizzi per le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale; 2) ove la giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie. 3. La RPPR e' coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.

    Art. 8.

    Legge strumentale alla manovra di bilancio

  8. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresi' coordinate con le priorita' di intervento previste nel DPEFR. 2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessita', necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee. 3. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

    Art. 9.

    Legge finanziaria

  9. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede: a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione; b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata; c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante...

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