N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2010

Ricorso della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 2010, n. 562 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284 contro il Presidente del consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010:

nella sua interezza, per essere stato emanato in assenza del parere della Conferenza unificata, espressamente previsto dall'art.

25 comma 1 della legge di delega n. 99 del 2009, nonche' con specifico riferimento a:

art. 4, comma 1;

art. 5, comma 2;

art. 8, comma 3;

art. 9, comma 1, unitamente ad art. 8 comma 3;

art. 11, commi 6;

art. 13, commi 10, 11, 12, in connessione con l'art. 4, comma 1;

art. 19, commi 1 e 2;

art. 20, comma 1;

art. 27, comma 6;

art. 27, commi 8, 11, 14, 15, 16;

per violazione:

dell'art. 117, commi secondo, terzo e sesto, Cost.;

dell'art. 118, primo comma, Cost.;

dell'art. 120 Cost.;

76 Cost., in connessione con l'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009;

del principio di leale collaborazione nelle parti e sotto i profili di seguito indicati.

F a t t o Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 svolge per la parte sostanziale la delega di disciplina della 'localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, del sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi' attribuita al Governo dalla legge n. 99 del 2009.

Tale legge e' stata impugnata da alcune Regioni, e tra esse dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 83 del 2009) sulla base delle medesime premesse di fatto e di diritto che conducono ora all'impugnazione del decreto legislativo e che di seguito si riportano.

In particolare, le basi della competenza legislativa regionale e delle potesta' di partecipazione e decisione che sono fatte valere con il presente ricorso vanno rinvenute nelle materie di legislazione regionale 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', 'governo del territorio' e 'tutela della salute':

tutte materie in cui con la competenza regionale 'concorre la potesta' legislativa statale di definizione dei principi fondamentali.

Alla ricorrente Regione non sfugge ovviamente il ruolo che comunque lo Stato puo' assumere in forza dell'art. 118, primo comma, come interpretato da codesta ecc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2003. Essa tuttavia rivendica la stessa giurisprudenza costituzionale, nella parte in cui essa ha condizionato la chiamata in sussidiarieta' con il corollario del coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa ove possibile nella stessa scelta della chiamata in sussidiarieta', comunque nella disciplina e nella implementazione di tale scelta.

In applicazione di tale orientamento gia' nel ricorso avverso la legge n. 99 del 2009 la Regione ha precisato di non volere contestare il potere statale di effettuare la scelta di fondo del 'ritorno al nucleare', ma di volere difendere il ruolo delle Regioni ed il proprio ruolo in tutte le scelte e le procedure attraverso le quali tale scelta deve attuarsi.

Pur non contestando il potere statale di effettuare scelte 'di principio' in materia energetica, qual e' quella del nucleare, espressa dalla legge n. 99 del 2009, la ricorrente Regione deve tuttavia impugnare il decreto legislativo n. 31 del 2010 non solo in relazione agli specifici articoli nei quali il coinvolgimento delle Regioni come singole, interessate da specifiche localizzazioni, o delle Regioni come insieme, rappresentate nella Conferenza Stato-Regioni o nella Conferenza Unificata, appare assente o insufficiente, ma anche nella sua interezza.

Incomprensibilmente, infatti, e' stata violata la legge di delega proprio nella garanzia piu' significativa che essa dava alle Regioni di partecipare alla stessa disciplina legislativa del ritorno al nucleare, attraverso la 'previa acquisizione' del parere della Conferenza Unificata.

Passando all'analisi del complessivo quadro normativo vigente, riproponendo la ricostruzione gia' effettuata nel ricorso n. 83/2009, si osserva che, come noto, la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha individuato quali materie di legislazione concorrente, fra le altre, la 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', il 'governo del territorio' (art. 117, comma terzo,

Cost.) e la 'tutela della salute'.

Di tali materie la Regione e' titolare costituzionale, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che spetta al legislatore statale, e per il ruolo che comunque lo Stato puo' assumere in forza dell'art. 118, primo comma, come interpretato da codesta ecc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2003, con il corollario del coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa ove possibile nella stessa scelta della chiamata in sussidiarieta', comunque nella fase amministrativa ed esecutiva di tale scelta.

Nello specifico, per quanto concerne il settore dell'energia, la Regione Emilia Romagna si e' dotata di articolata normativa recante 'Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia'.

Si tratta della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che inquadra gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali all'interno di una programmazione energetica territoriale, articolata nei livelli regionale, provinciale, comunale (cfr. art.

6).

Il primo Piano Energetico Regionale (PER) e' stato approvato dal Consiglio Regionale in data 14 novembre 2007, e prevede stanziamenti regionali pari a circa 90 milioni di euro in tre anni per la realizzazione di interventi che riguardano il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, negli insediamenti produttivi e nei trasporti.

Il Piano energetico traccia lo scenario evolutivo del sistema energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalle azioni che la Regione ha sviluppato negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della riqualificazione del sistema elettrico. E' da ricordare, infatti, che si e' realizzata gia' dal 2000 la completa trasformazione del parco termoelettrico regionale con l'adozione delle nuove tecnologie di alimentazione a metano che hanno sostituito tutte le vecchie centrali alimentate ad olio combustibile. In questo modo, grazie alla maggiore efficienza e al minore impatto, si ha a disposizione piu' energia e si e' assicurata una condizione di equilibrio del bilancio elettrico regionale tra richiesta e produzione e, contemporaneamente, una riduzione significativa di emissioni inquinanti per kilowattore prodotto (oltre 500 mila tonnellate).

Contemporaneamente il Piano indica gli obiettivi di risparmio energetico: per quasi un terzo dovranno venire dal risparmio nel settore residenziale e civile, per il 40 % dal settore dei trasporti, mentre nell'industria, che ha gia' visto avviati processi di innovazione energetica, il risparmio da realizzare e' del 25 %. Il Piano traccia quindi le linee di intervento, promuovendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse), per ottenere una potenza aggiuntiva pari a circa 400 MW, la diffusione di piccoli impianti di produzione di energia legati alle esigenze dell'utenza finale (la cosiddetta 'generazione distribuita' ad alta efficienza, attraverso la diffusione della tecnologia della cogenerazione del teleriscaldamento) per ottenere 600 MW di potenza aggiuntiva e per mettere il sistema in sicurezza anti black out.

Gli strumenti previsti comprendono innanzitutto l'emanazione di nuove norme sul rendimento energetico degli edifici in Emilia-Romagna, con standard piu' stringenti rispetto al passato.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici (simile a quanto gia' realizzato per gli elettrodomestici), che riguardera' i nuovi edifici e le grandi ristrutturazioni degli edifici esistenti, nonche' la promozione del progetto 'calore pulito' per la utilizzazione delle caldaie a tecnologie piu' avanzate negli usi domestici.

In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici (dai municipi, alle scuole, agli ospedali), il PER prevede l'avvio della riqualificazione energetica. Criteri di risparmio energetico dovranno inoltre essere previsti in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, cosi' come nella acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione aventi incidenza sui consumi di energia.

Il Piano energetico regionale stabilisce, poi, di promuovere veri e propri 'piani-programma' delle Province e dei Comuni, una sorta di piani regolatori energetici per il risparmio, l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a cominciare dagli interventi in tutti gli edifici pubblici.

Il Piano punta, poi, anche sulla riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti produttivi, con lo sviluppo di aree definite 'ecologicamente attrezzate', promuovendo impianti e servizi energetici comuni, e anche qui con cogenerazione e fonti rinnovabili.

Il...

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