Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2006

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione16 Febbraio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 59

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco†††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 4 febbraio 2005, depositato in cancelleria lí8 febbraio 2005 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2005.

††††††††††† Visti líatto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano nonchÈ líatto di intervento di Fausto Cirelli e CORAM (Coordinamento registri amministratori);

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per contrasto con gli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e con gli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Premette il ricorrente che, nellíambito della tutela della salute, prevista dallíart. 32 Cost., la prevenzione dei danni da fumo passivo Ë disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come modificata dallíart. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), e da ultimo dallíart. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e che, ai sensi degli artt. 5 e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige possono legiferare in materia di ´igiene e sanit‡ª nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute contro i danni provocati dal fumo passivo, a partire dalle pronunce con le quali la Corte ha segnalato al legislatore líesigenza di dettare una disciplina pi˘ incisiva con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, prescrivendo líadozione delle misure necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi da esposizione al fumo passivo (sentenze n. 399 del 1996 e n. 202 del 1991), fino alla sentenza n. 361 del 2003, riguardante il profilo sanzionatorio della normativa antifumo, nella quale Ë stato affermato che dal principio del ´parallelismoª tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze della violazione del divieto di fumo.

    Nel contesto cosÏ delineato, a parere del ricorrente, la legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto introduttiva di una disciplina ´alternativaª a quella statale, avrebbe travalicato i limiti di competenza attribuiti alla potest‡ legislativa della Provincia di Bolzano in base ai parametri costituzionali invocati, e pertanto sarebbe interamente illegittima.

    A titolo definito espressamente ´non esaustivoª, il ricorrente esamina le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della legge provinciale, per evidenziare i motivi di contrasto con la normativa statale di principio contenuta nella legge n. 3 del 2003.

    Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge provinciale, lo Stato assume líillegittimit‡ della definizione dellíambito di applicazione del divieto di fumare, individuato dalle norme citate nei ´locali chiusi, aperti al pubblicoª, in difformit‡ dal principio...

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