Sentenza nº 66 da Constitutional Court (Italy), 29 Gennaio 2005

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione29 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 66

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA†††††† †††††††††††

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO†††††††††††††

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Valerio†††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† Presidente

-††††† Fernanda††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††† ††††††††† Giudice†

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Piero Alberto†††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco†††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano†††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo†††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco†††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dellíart. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Petrangolo Antonio e il Comune di Roma, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 28 ottobre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 16, 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dellíart. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

    Il rimettente, innanzi al quale Ë stata proposta opposizione a sanzione amministrativa per omesso pagamento della somma dovuta per la sosta del veicolo, osserva che líart. 2, comma 1, lettera d), della legge delega n. 190 del 1991, nel prevedere la facolt‡ dellíente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma, non specifica i principi e i criteri direttivi della subordinazione nÈ indica i criteri impositivi. Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe una lesione dellíart. 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stata del tutto omessa la determinazione dei principi e dei criteri direttivi e di valutazione sia in ordine alla individuazione delle zone che possono essere sottoposte allíonere del pagamento di una somma per il parcheggio sia in ordine alle tariffe applicabili, non essendo rinvenibili tali criteri nellíart. 2 della legge n. 190 del 1991, che fa riferimento soltanto ad esigenze di tutela della sicurezza stradale, peraltro non invocabili nella fattispecie.

    Secondo il rimettente, líomissione nella legge delega dei principi e dei criteri direttivi, stabiliti in maniera uniforme per líintero territorio nazionale, avrebbe prodotto ìsituazioni aberrantiî, in considerazione della continua estensione delle zone soggette al pagamento e dei criteri di determinazione delle tariffe, variabili in relazione non solo alle singole citt‡ ma anche alle zone della medesima citt‡ e alle ore.

    Líart. 7, comma 1, lettera f), del nuovo codice della strada, nel tentativo di porre rimedio a tale omissione, avrebbe illegittimamente rimesso al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe. Ad avviso del rimettente, la violazione sarebbe...

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