Corte di cassazione penale sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38141 (ud. 11 luglio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
custodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile
prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo
comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene
all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.
(senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della
relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma,
cod. civ., non accettare non essendo privo di alternative
“l’univoca qualif‌icazione contrattuale del servizio” - e della
prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia
- “reso per f‌inalità di pubblico interesse, normativamente
disciplinate. non consente, al f‌ine di costituire l’obbligo di
custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede
ovvero al principio della tutela dell’aff‌idamento incolpe-
vole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali,
ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità
di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di con-
trollo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della
sosta” - che peraltro, per disposizione normativa innanzi
citata, deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabi-
lità si che la scheda metallica, che consente di immettervi
il veicolo, in tal caso è predisposta per misurare il tempo
dell’utilizzazione dello spazio, non il controllo di colui
che ritira l’auto, cosi potendone assicurare la custodia.
Dunque le Sezioni Unite della Cassazione, considerata
l’autonomia delle parti, e dando rilevanza giuridica alla
loro volontà e allo scopo dalle stesse perseguito - rispet-
tivamente incentivare e fruire del trasporto pubblico
- manifestati dal contesto soggettivo e oggettivo in cui il
contratto è stipulato (richiamo, nel regolamento esposto
all’ingresso dell’area di parcheggio incustodito, alla deli-
bera n. 1740 del 1993, emanata in attuazione delle norme
suddette e in essa richiamate, e cosi divenute parte sul
contenuto della stessa ubicazione dell’area di sosta pros-
sima alla stazione metropolitana di a Milano (Comune, tra
i quindici individuati. destinatario delle norme innanzi ri-
chiamate per soddisfare l’interesse privato e collettivo al
decongestionamento del traff‌ico): esiguità del prezzo per
il servizio offerto, incidente sul sinallagma della contro-
prestazione e quindi sul contenuto della stessa), hanno
affermato la validità degli effetti giuridici di tale contrat-
to, corrispondenti all’assetto degli interessi stabilito dalle
parti, meritevole di tutela giuridica e non escluso dalla
causa tipica del contratto di parcheggio.
Pertanto, onde applicare il surrichiamato principio
della sentenza a Sezioni Unite, l’unica peculiarità rilevan-
te del contratto concluso tra le parti che nella fattispecie
è equivoca è se il contenuto del regolamento, contenente
l’esclusione dell’obbligo della custodia del veicolo, era
apposto all’esterno o all’interno della struttura, avendo al
riguardo la sentenza impugnata affermato, a pag. 7, che
il regolamento contenente l’offerta di parcheggio incusto-
dito era esposto all’entrata dell’area, posta in prossimità
della stazione metropolitana di e contraddittoriamente,
a pag. 8 e 9 della stessa sentenza in linea con pag. 8 del
ricorso, che richiama all’uopo le fotograf‌ie comprovanti
che il regolamento era posto all’entrata del parcheggio,
in punti strategici, esaminate in altre sentenze che hanno
escluso la responsabilità per furti di altre auto verif‌icatisi
nella medesima area che “il contenuto del regolamento
era aff‌isso all’interno della struttura”, e perciò l’intenzione
dell’amministrazione di escludere l’obbligo di custodia del
veicolo era irrilevante giuridicamente, non essendo con-
sentito “all’utente di acquisirne la preventiva conoscen-
za”, si da equiparare l’intenzione dell’amministrazione ai
motivi che inducono le parti alla stipula di un contratto,
giuridicamente irrilevanti.
Perciò la sentenza va cassata e la causa rinviata per
nuovo accertamento di fatto sulla suddetta rilevante pe-
culiarità.
2.- Il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta:
“Omessa e/o insuff‌iciente motivazione in ordine ad un
punto decisivo della controversia sulla prova dell’accadi-
mento materiale del fatto (art. 360 n. 5 c.p .c.)” è conse-
guentemente assorbito.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le
spese, anche del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 SETTEMBRE 2013, N. 38141
(UD. 11 LUGLIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. PICCIALLI – P.M. D’ANGELO (DIFF.) – RIC. POLVERINI
Patente y Revoca e sospensione y Durata della so-
spensione y Determinazione y Fattispecie in tema di
guida in stato di ebbrezza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora ricorra
l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s.
(avvenuta causazione di un incidente stradale), ciò dà
luogo al raddoppio anche della durata della sanzione
amministrativa accessoria costituita dalla sospensione
della patente di guida, indipendentemente dall’even-
tuale riconoscimento delle attenuanti generiche, con
giudizio di equivalenza o di prevalenza rispetto all’ag-
gravante, operando tale giudizio solo sulla determina-
zione della pena. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186;
c.p., art. 133) (1)
(1) Sul tema delle modalità di applicazione della sanzioni ammini-
strative accessorie, per utile raffronto, si veda Cass. pen., sez. IV,
5 luglio 2012, Viano in questa Rivista 2013, 288. Sulla natura della
misura in oggetto si veda Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 1981, Silla,
ivi 1981, 751.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Polverini Piergiacomo ricorre avverso la sentenza di
cui in epigrafe che gli ha applicato la pena su richiesta
ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all’articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, aggravato
dell’aver provocato un incidente [articolo 186, comma 2
bis, del codice della strada] e dell’essere il fatto avvenuto
in ora notturna [articolo 186, comma 2 sexies , del codice
La doglianza riguarda esclusivamente la pena ac-
cessoria della sospensione della patente di guida, che il

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