Corte di cassazione civile sez. III, 24 settembre 2013, n. 21831

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 24 SETTEMBRE 2013, N. 21831
PRES. PETTI – EST. CHIARINI – P.M. FUCCI (PARZ. DIFF.) – RIC. ASSIC. SPA C.
SOC. X SPA
Deposito (Contratto di) y Autoparcheggio y Aree
comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lett. f), c.s. y Obbligo di cu-
stodia del veicolo ivi parcheggiato y Esclusione y
Condizioni e limiti y Fattispecie in tema di respon-
sabilità del gestore per il furto del veicolo in aree
adibite a parcheggio senza custodia.
. L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazio-
ne della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lettera f), del d.l.vo 30 aprile 1992,
n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzio-
ne dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di
esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito”
è esposto in modo adeguatamente percepibile prima
della conclusione del contratto (artt. 1326, primo
comma, e 1327 c.c.), perché l’esclusione attiene all’og-
getto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza
che sia necessaria l’approvazione per iscritto della re-
lativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma,
c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e
l’univoca qualif‌icazione contrattuale del servizio, reso
per f‌inalità di pubblico interesse, normativamente di-
sciplinate, non consente, al f‌ine di costituire l’obbligo
di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona
fede ovvero al principio della tutela dell’aff‌idamento
incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso,
potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta
che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata,
deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità
sì che la scheda metallica, che consente di immetter-
vi il veicolo, in tal caso è predisposta per misurare il
tempo dell’utilizzazione dello spazio, e non il controllo
di colui che ritira l’auto, cosi potendone assicurare la
custodia. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la senten-
za con rinvio alla Corte di appello per l’accertamento
della sussistenza o meno dell’avviso di “parcheggio non
custodito”, rilevante al f‌ine di stabilire l’eventuale re-
sponsabilità del gestore del parcheggio per furto di vei-
colo) (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 7; c.c., art. 1326;
c.c., art. 1336; c.c., art. 1341) (1)
(1) La sentenza in epigrafe richiama, confermandolo, quanto già
affermato dalle SS.UU. 28 giugno 2011, n. 14319, in questa Rivista
2011, 785, alla cui ampia nota di riferimenti giurisprudenziali e dot-
trinali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Assic. S.p.a. già Soc. (omissis) s.p.a. - conveniva nel
2002 dinanzi al Tribunale di Milano l’azienda X Spa chie-
dendone la condanna, in qualità di depositaria e a titolo
di surroga ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., al pagamento
di lire 23.500.000, indennizzate al proprio assicurato , per
il furto della sua auto Lancia Dedra SW avvenuto il 31
ottobre 1997, parcheggiata nell’ area gestita a pagamento
dalla suddetta azienda in prossimità della stazione me-
tropolitana di Lampugnano.
Il Tribunale di Milano, esclusa la qualif‌icazione del
contratto come deposito e quindi l’obbligo di custodia dell’
auto da parte dell’azienda in considerazione dell’organiz-
zazione messa a disposizione e delle modalità della relati-
va gestione - impianto automatizzato di entrata ed uscita
nell’area, azionato dal conducente mediante scheda ma-
gnetica, mancanza di addetti a cui effettuare la consegna
dell’auto, libertà di scelta del posto ove collocarla, esiguità
del costo del servizio (lire 2.000 per l’intera giornata) - e
qualif‌icato invece il contratto come locazione di area per
la sosta, conformemente al regolamento aff‌isso all’entrata
del parcheggio che escludeva ogni responsabilità del-
l’azienda per eventuale sottrazione dei veicoli, accessori e
quanto in essi contenuto, rigettava la domanda.
Con sentenza del 12 giugno 2 007 la Corte di appello di
Milano accoglieva il gravame della Soc. (omissis) suben-
trata all’Assic. s.p.a. sulle seguenti considerazioni: l) l’or-
ganizzazione, la gestione e la regolamentazione dell’area
in oggetto - integrale videoregistrazione a previo supera-
mento di sorveglianza e dietro recinzione, dotazione di un
circuito chiuso, possibilità di accesso previo superamento
di uno sbarramento con personale di controllo e sorve-
glianza e dietro contestuale rilascio di scheda magnetica
a pagamento - conf‌iguravano il contratto atipico di par-
cheggio, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1766 c.c .
in particolare a quella del deposito oneroso, in quanto
implicavano il consenso alla presa in custodia de ll’auto,
e comunque erano idonee ad ingenerare nell’automo-
bilista l’aff‌idamento del l’auto; 2) non ne era necessaria
la materiale c onsegna ad una persona f‌isica, stante, in
sostituzione e ad essa giuridicamente equivalente, il si-
stema di automazione dell’accesso e dell’us cita, con la
conseguenza che la limitaz ione, della respon sabilità per
il furt o, segnalata all’ entrata del parchegg io, costituiva
una condizione generale del contratto essendo infatti tale
avviso, contenente l’estratto del regolame nto, un’offerta
al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. - ineff‌icace ai sen si
dell’art. 1341 c.c . non essendo la clausola s pecif‌icamente
approvata per iscritto; 3) la facoltà per i Comuni, prevista
dall’art. 15 della legge 1989 n. 122 e reiterata dall ’art. 7,
comma 1, lett. f) del D.L.vo 2 85 del 1992 avendo l’art. 231
abrogato il predetto art. 15 - di istituire aree di sosta a pa-
gamento e n on custodite, di cui si era avvalso i l Comune
di Milano con d elibera n. 1740 del 1993, richiamata nelle
precitate disposizioni, attinenti alla disciplina della cir-
colazione nei centri abitati, non avevano carattere assolu-
to, non precludendo una disciplina diversa e costituendo
piuttosto una deroga al principio secondo il quale la sosta
e il pagamento di un veicolo in determinate aree ne im-
plica la custodia come desumibile dall’avver bio “anche”
contenuto nel suddetto art. 1 comma l, lett. f) D.L.vo 285
del 1992 - sia per ché il riferimento alle succitate norme
nella sudde tta delibera era insuff‌iciente ad escludere la
responsabilità del gestore del servizio, dovendo invece
esser va lutato lo specif‌ico atteggiarsi del caso concreto;

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