Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2005

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione16 Giugno 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 232

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Piero Alberto††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 40 e 50, comma 8, lettera c) della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 giugno 2004, depositato in cancelleria il 2 luglio 2004 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2004.

Visto líatto di costituzione della Regione Veneto, nonchÈ líatto di intervento di A. C.;

udito nellíudienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Bruno Barel per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con ricorso notificato il 24 giugno 2004 e depositato il 2 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 40 ñ in relazione allíart. 117, secondo comma, lettera s), e allíart. 118, terzo comma, della Costituzione ñ e 50, comma 8,† lettera c) ñ in relazione allíart. 117, commi secondo, lettera l), terzo e sesto, nonchÈ allíart. 3 della Costituzione ñ della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio). Tale legge, rileva il ricorrente, detta norme per il governo del territorio, definendo, in particolare, le competenze degli enti territoriali, le regole per líuso dei suoli, i diversi livelli e strumenti di pianificazione, le forme di coordinamento e integrazione delle informazioni, i procedimenti.

    In particolare líart. 40 prevede che il Piano di assetto del territorio (PAT), previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti nei centri storici, determini ñ anche relativamente alle ville venete di cui alla pubblicazione dellíapposito Istituto regionale ìVille Venete-Catalogo e Atlante del Venetoî, nonchÈ agli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale ñ le categorie in cui gli stessi debbono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo in tal modo specifici valori di tutela e, quindi, individuando per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni díuso ammissibili. La norma prevede, inoltre, che il Piano degli interventi (PI) attribuisca a ciascun manufatto le caratteristiche tipologiche di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonchÈ la corrispondente categoria di intervento edilizio.

    Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, Ë lesiva dellíart. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost., che rispettivamente riservano alla potest‡ legislativa esclusiva dello Stato e alla sua potest‡ regolamentare la tutela dei beni culturali.

    Essa, infatti, prefigura misure di limitazione e conformazione della propriet‡ privata, in funzione esclusiva di un interesse storico e culturale, la cui individuazione rappresenta una delle attivit‡ fondamentali in cui si esplica la tutela dei beni culturali. Tutti gli interventi diretti alla conservazione e al recupero di tali beni e, prima ancora, allo stesso riconoscimento della loro valenza culturale, sono, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 9 del 2004, da ricomprendere in tale materia e non in quella della valorizzazione (di competenza concorrente delle Regioni). Ne consegue che alle Regioni non Ë consentito stabilire il regime dominicale in relazione a categorie di beni di valenza culturale e la disciplina di ogni attivit‡ di tutela nonchÈ di definizione delle relative modalit‡.

    Quanto allíart. 50, comma 8, della legge regionale di cui si tratta, il ricorrente rileva che líart. 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per líassetto e líuso del territorio), dopo aver stabilito al sesto comma che ´le distanze minime tra fabbricati sono quelle di cui allíart. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 del Ministro dei lavori pubbliciª, prevedeva, allíultimo comma, in corrispondenza con lo stesso ultimo comma dellíart. 9 del d.m. citato, che minori distanze tra fabbricati potessero essere ammesse nei casi di gruppi di edifici oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal Piano regolatore generale. Tale ultimo comma Ë stato sostituito dallíart. 50, comma 8, dellíimpugnata legge regionale che, alla lettera c), prevede anche la possibilit‡ che i Piani regolatori generali definiscano distanze minori di quelle stabilite nellíart. 9 del menzionato d.m. n. 1444 del 1968, ´nelle zone territoriali omogenee B e C1, qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferioreª. Secondo quanto si desume dallíart. 24, primo e secondo comma, della legge regionale n. 61 del 1985, in relazione allíart. 7 del d.m. n. 1444 del 1968, la zona B concerne le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
6 temas prácticos
  • Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 2012
    • Italia
    • 10 Maggio 2012
    ...che siano titolari di competenza esclusiva nella materia dell’urbanistica, ed integra – come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 2005, sentenza n. 120 del 1996) – la disciplina privatistica delle distanze, il ricorrente sostiene che le disposizioni provinciali impugnat......
  • N. 114 SENTENZA 7 - 10 maggio 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 16 Maggio 2012
    • 16 Maggio 2012
    ...che siano titolari di competenza esclusiva nella materia dell'urbanistica, ed integra - come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 2005, sentenza n. 120 del 1996) - la disciplina privatistica delle distanze, il ricorrente sostiene che le disposizioni provinciali impugnat......
  • Sentenza nº 50 da Lombardia, Brescia, 13 Febbraio 2008
    • Italia
    • 13 Febbraio 2008
    ...22 gennaio 2004, n. 42, ed è stato adottato, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea la materia (cfr. Corte costituzionale n. 232 del 2005; n. 157 del 1998; n. 170 del 1997; n. 379 del 1994; n. 302 del 1988; n. 359 e n. 94 del 1985; n. 239 del 1982; n. 141 del 1972), ......
  • Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2013
    • Italia
    • 23 Gennaio 2013
    ...riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitim......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
4 sentencias
  • Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 2012
    • Italia
    • 10 Maggio 2012
    ...che siano titolari di competenza esclusiva nella materia dell’urbanistica, ed integra – come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 2005, sentenza n. 120 del 1996) – la disciplina privatistica delle distanze, il ricorrente sostiene che le disposizioni provinciali impugnat......
  • Sentenza nº 50 da Lombardia, Brescia, 13 Febbraio 2008
    • Italia
    • 13 Febbraio 2008
    ...22 gennaio 2004, n. 42, ed è stato adottato, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea la materia (cfr. Corte costituzionale n. 232 del 2005; n. 157 del 1998; n. 170 del 1997; n. 379 del 1994; n. 302 del 1988; n. 359 e n. 94 del 1985; n. 239 del 1982; n. 141 del 1972), ......
  • Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2013
    • Italia
    • 23 Gennaio 2013
    ...riferimento ai parametri costituzionali invocati, la Corte di cassazione muove dalla considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2005, ha affermato che la disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitim......
  • Sentenza nº 7177 da Council of State (Italy), 19 Dicembre 2005
    • Italia
    • 19 Dicembre 2005
    ...graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio (sent. n. 196/04). Con la recente sentenza n. 232 del 2005, la Corte Costituzionale, oltre a ribadire che edilizia e urbanistica rientrano nella materia del governo del territorio, ha precisat......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT