Sentenza nº 7177 da Council of State (Italy), 19 Dicembre 2005

Date19 Dicembre 2005
IssuerCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7177/2005

Reg.Dec.

  1. 6853 Reg.Ric.

    ANNO 2004

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello proposto da De Florentiis Lidia, rappresentata e difesa dall' avv.to Giulio Cerceo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nino Paolantonio, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

    contro

    Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

    e nei confronti

    del Comune di Montesilvano in persona del Sindaco pro tempore,

    della Giunta Regionale Direzione Generale Turismo Ambiente Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi non costituiti;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 275/2004;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 28-10-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

    Uditi l'Avv. Cerceo e l'Avv. dello Stato Ferrante;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F A T T O E D I R I T T O

    1. Con concessioni stagionali, assentite dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la parte ricorrente è stata autorizzata negli anni 2000, 2001 e 2002 ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Montesilvano ad uso "posa ombrelloni ed attrezzature balneari e giochi" e per l'anno 2003 con concessione 14 maggio 2003, n. 54/03, è stata autorizzata, come negli anni precedenti, ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Montesilvano per la durata di mesi quattro e giorni 18 (dal 14 maggio al 30 settembre 2003).

      Con ulteriore istanza ha chiesto alla Regione Abruzzo che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni.

      Con provvedimento 5 agosto 2003, n. 7344, il Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo ha respinto tale richiesta.

      Il ricorso proposto per l'annullamento di tale provvedimento da De Florentiis Lidia è stato respinto dal Tar Pescara con la sentenza n. 275/2004, avverso cui è stato proposto appello per i seguenti motivi:

      1) Violazione dell'art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, e delle deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo 7 dicembre 2000, n. 1590, e 20 marzo 2000, n. 325; l'interpretazione del citato art. 15 fornita dal Tar è erronea, o, in caso contrario, è costituzionalmente illegittima.

      2) Violazione degli artt. 36, ultima parte, del codice della navigazione, dell'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88, e dall'art. 13 della L. 8 luglio 2003, n. 172, e dell'art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Le clausole che escludevano il rinnovo ed il diritto di insistenza, avendo valenza negoziale, avrebbero dovuto essere approvate con separata sottoscrizione.

      3) Violazione dell'art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88. Il rinnovo automatico delle concessioni introdotto dalla legge n. 88/01 si riferisce anche alle concessioni a carattere stagionale, come quella assentita alla ricorrente, in sostanziale rinnovo di precedenti concessioni; nè la mancata adozione da oltre dieci anni del Piano regionale del demanio marittimo e del piano spiaggia avrebbe potuto sacrificare le aspettative della parte ricorrente.

      4) Ulteriore violazione dell'art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo...

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