Sentenza nº 437 da Constitutional Court (Italy), 09 Dicembre 2005

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione09 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 437

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dellíart. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi dalla Corte díappello di Genova e dal Tribunale di La Spezia con ordinanze del 29 novembre 2001, 18 giugno 2002, 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai n. 87 e 444 del registro ordinanze 2002, 52 e 360 del registro ordinanze 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 e n. 40, prima serie speciale, dellíanno 2002, n. 8 e n. 25, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visti gli atti di intervento della Regione Liguria;

udito nellíudienza pubblica dellí11 ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito líavvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. ó La Corte díappello di Genova, nel corso di tre distinti giudizi civili in grado di appello, ha sollevato, con ordinanze rispettivamente del 29 novembre 2001, 3 dicembre 2002 e 25 febbraio 2003, questioni di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dellíart. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

    Le tre ordinanze di remissione, di contenuto assai simile tra di loro, sono state emesse nellíambito di giudizi aventi oggetto diverso.

    Il primo (r.o. n. 87 del 2002) Ë un giudizio risarcitorio promosso dal marito di una signora, defunta a seguito di un parto cesareo, nei confronti, fra líaltro, della USL n. 2 Sanremese, per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti a tale evento. Nel corso del processo di primo grado, il difensore della convenuta non aveva dichiarato che la USL convenuta era stata soppressa e che la relativa gestione era stata trasformata in gestione liquidatoria, sicchÈ la complessa problematica della successione delle Regioni nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse USL non era stata affrontata in quella sede e la sentenza era stata emessa nei confronti della ´USL n. 2 Sanremese ora USL n. 1 Imperieseª. Analoga dicitura era stata adottata, poi, nella notificazione dellíatto di appello, con conseguente costituzione in giudizio di tale ultima unit‡ sanitaria locale.

    Il secondo (r.o. n. 52 del 2003) Ë un analogo giudizio promosso da due genitori, in proprio e nella qualit‡ di legali rappresentanti del figlio minore, nei confronti della azienda sanitaria locale II del Savonese e del medico ritenuto responsabile, per ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati dal figlio in conseguenza del parto. Nel corso del giudizio di primo grado, promosso davanti al Tribunale di Savona, líazienda convenuta aveva provveduto alla chiamata in causa della Regione Liguria, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere responsabile dei fatti la Regione medesima.

    Il terzo giudizio, invece (r.o. n. 360 del 2003), Ë stato promosso da una dipendente della USL IV Ligure Albenganese la quale ha impugnato davanti al Tribunale di Savona il provvedimento disciplinare della censura irrogato nei suoi confronti dal coordinatore sanitario dellíente per fatti avvenuti presso líospedale di Albenga, affermando la natura illegittima di tale provvedimento, dannoso per la sua reputazione. Tale giudizio, inizialmente intrapreso contro la citata USL ed il coordinatore sanitario e poi interrotto in primo grado a seguito della soppressione della USL convenuta, Ë stato tempestivamente riassunto dallíattrice nei confronti dellíazienda sanitaria locale n. 2 Savonese e/o della Regione Liguria.

    1.1.ó Osserva la Corte díappello di Genova che il carattere risarcitorio di tutti e tre i giudizi rende rilevante, ai fini delle rispettive decisioni, la risoluzione della questione preliminare sulla legittimazione passiva dei convenuti nei giudizi di primo grado; pi˘ in particolare, occorre accertare se, in caso di eventuale accoglimento della domanda di risarcimento danni, la responsabilit‡ patrimoniale per i fatti di causa si collochi in capo alle aziende sanitarie di nuova istituzione ñ che hanno preso il posto delle soppresse unit‡ sanitarie locali ñ ovvero alla Regione Liguria.

    La soluzione di tale problema preliminare d‡ conto, in base al ragionamento compiuto dal giudice a quo, della rilevanza delle presenti questioni di legittimit‡ costituzionale, che sono prospettate con tre ordinanze le quali, pur con alcune diversit‡ di motivazione, si caratterizzano, come si Ë detto, per una sostanziale identit‡ di argomentazioni. Nella prima delle tre ordinanze di remissione, poi, il giudice a quo precisa che la questione Ë rilevante benchÈ la Regione non sia parte del giudizio, poichÈ in caso di accoglimento della domanda Ë indispensabile accertare se líazienda sanitaria convenuta debba o meno rispondere del debito in questione, mentre in caso di rigetto la soluzione della presente questione ´potrebbe rilevare in ordine alla decisione in punto di spese di liteª.

    Eí da notare, infine, che la stessa Corte d‡ conto, nelle ordinanze pi˘ recenti, di avere gi‡ sollevato le medesime questioni di legittimit‡ costituzionale con líordinanza pi˘ risalente.

    1.2.ó CiÚ premesso, la Corte díappello remittente espone il merito delle questioni con un breve excursus storico, prendendo le mosse dallíart. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, col quale fu disposta la soppressione delle vecchie USL e la loro trasformazione in aziende sanitarie, rispondenti a criteri organizzativi e gestionali diversi da quelli precedenti. Compiuta tale trasformazione, líart. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilÏ che alle Regioni non fosse in nessun caso consentito di far gravare sulle nuove aziende sanitarie, ´nÈ direttamente nÈ indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unit‡ sanitarie localiª, dovendosi creare, invece, delle apposite gestioni a stralcio per queste ultime. A completamento di tale disciplina intervenne poi líart. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base al quale le gestioni a stralcio venivano trasformate in gestioni liquidatorie, attribuendo ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle disciolte USL ricomprese nellíambito territoriale delle rispettive aziende. Tale quadro normativo ñ osserva il giudice a quo ñ Ë stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con diverse pronunce anche delle sezioni unite, nel senso che si...

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