N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 - 14 giugno 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 6 dell'5.4.2011 pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 9.4.2011, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale', in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.

La Legge regionale della Basilicata 5 aprile 2011 n. 6, recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12.

Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale', presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

  1. L'articolo 1, aggiungendo l'art. 6-bis alla 1. r. n. 12 del 2008, che prevede ai commi 1 e 2 la possibilita' per i Direttori Generali dell'Azienda sanitaria di Potenza e dell'Azienda sanitaria di Matera di utilizzare in anticipazione le disponibilita' finanziarie delle citate Aziende al fine di provvedere ai pagamenti urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie delle disciolta UU.SS.LL., eccede dalle competenze regionali. Le disposizione censurata infatti, non assicurando la separazione tra le gestioni liquidatorie delle pregresse unita' sanitarie locali (USL) e le attivita' poste in essere direttamente dalle nuove aziende sanitarie locali (ASL) - con conseguente imputazione a queste ultime delle passivita' precedenti alla loro istituzione - viola i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Tale disposizione in particolare contrasta con l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale prescrive che in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali, dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite gestioni a stralcio', individuando, altresi', l'ufficio responsabile delle medesime. Come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 437 del 2005 'tale complesso di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del principio in base al quale, per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT