Sentenza nº 481 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione29 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 481

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† †† Presidente

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† †††† Giudice

-† Francesco††††††††††††††† ††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††† ††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† †ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† ††† ††††††††††ì

-† Alfio†††††††††††††††††††††††† ††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Maria Rita††††††††††††††† ††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma terzo, 2477, comma quarto, del codice civile promossi con ordinanze del 5 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Grassotto 2 s.r.l. e Battiston Stefano ed altri, e del 4 febbraio 2005 dal Tribunale ordinario di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Puddu Nella e Borea Balestre s.r.l., iscritte ai nn. 51 e 230 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 2005.

††††††††††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1.ñ Con ordinanza depositata il 5 novembre 2004 la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli art. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, del codice civile.

††††††††††† Il dubbio Ë stato prospettato nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale ordinario di Udine che, adito con ricorso ex art. 2409 cod. civ. dai componenti del collegio sindacale di una societ‡ a responsabilit‡ limitata, aveva disposto l'ispezione giudiziale della societ‡.

††††††††††† 1.1.ñ In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la decisione della fattispecie sottoposta al suo esame comporta la valutazione, in limine, dell'ammissibilit‡ della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ., nel testo novellato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societ‡ di capitale e societ‡ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nei riguardi della societ‡ a responsabilit‡ limitata.

††††††††††† Osserva, quindi, che, in attuazione dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera a), numero 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), la normativa in materia di societ‡ per azioni, in vista della realizzazione di un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto disciplinare un modello di base unitario, diversificando, rispetto a esso, le ipotesi nelle quali le societ‡ andavano assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di imperativit‡, in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio; che in tale contesto si sarebbe dovuto prevedere, da un lato, un ampliamento dell'autonomia statutaria, sia pure soggetto a limiti e condizioni in funzione dei vari tipi di societ‡; dall'altro, la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o dei componenti di altro organo di controllo, del sospetto di gravi irregolarit‡ nell'adempimento dei doveri degli amministratori. Ricorda anche che tra i principi e i criteri direttivi vi era quello di introdurre il controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 cod. civ. per le cooperative, sia pure limitatamente alle sole societ‡ non inquadrabili nella ´cooperazione costituzionalmente riconosciutaª, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega e non soggette al† disposto dell'art. 70, comma 7, del d.lgs. 1∞ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): previsione in† attuazione della quale Ë stata dettata la norma di cui all'art. 2545-quinquiesdecies cod. civ.

††††††††††† Tale assetto normativo renderebbe palese ñ secondo il giudice a quo ñ l'intenzione del legislatore delegante di innovare sotto due profili soltanto il controllo giudiziario sulle societ‡ di capitali: quello della legittimazione al ricorso, da un lato, e dell'estensione del mezzo alle societ‡ cooperative, sia pure nei limiti innanzi esplicitati, dall'altro.

††††††††††† Orbene, considerato che in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2488, comma quarto, cod. civ., nel testo antecedente all'entrata in vigore della riforma, la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. era pacificamente ritenuta esperibile anche nelle societ‡ a responsabilit‡ limitata; che analogo riferimento manca invece nella nuova disciplina, a differenza di quanto accade per le societ‡ in accomandita per azioni, in virt˘ del disposto dell'art. 2454 cod. civ.; che l'art. 2476, comma terzo, cod. civ., prevede, sia pure su istanza del singolo socio e in via incidentale nell'ambito del giudizio di responsabilit‡, la possibilit‡ della pronuncia di provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, in caso di gravi irregolarit‡ nella gestione ñ mezzo in considerazione del quale la relazione accompagnatoria del decreto delegato ha espressamente affermato la superfluit‡ del controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. ñ ritiene il rimettente non condivisibile l'assunto del Tribunale laddove ha riconosciuto, in forza del richiamo alle norme dettate in materia di societ‡ per azioni, contenuto nel comma quarto dell'art. 2477 cod. civ., l'esperibilit‡ del procedimento nelle societ‡ a responsabilit‡ limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

††††††††††† Secondo la Corte d'appello, l'opzione ermeneutica accolta dal giudice di prime cure poggerebbe su un argomento di carattere letterale debole e comunque in contrasto con l'impianto generale della legge delega, che non sembrerebbe prefigurare possibilit‡ di distinzioni di disciplina nell'ambito della societ‡ a responsabilit‡ limitata; essa peraltro introdurrebbe una differenza nelle attribuzioni del collegio sindacale, in dipendenza del carattere obbligatorio o facoltativo della sua nomina.

††††††††††† 1.2.ñ Tanto esposto in ordine alla ritenuta inapplicabilit‡, in parte qua, del procedimento di cui all'art. 2409 cod. civ., e conseguentemente in ordine alla rilevanza del prospettato dubbio, ritiene il rimettente che la disciplina dettata dal legislatore delegato sarebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega, la quale, se aveva accentuato il carattere contrattuale della societ‡ a responsabilit‡ limitata, lasciando ampio margine nella sua modulazione all'autonomia privata, aveva tuttavia mostrato una forte considerazione del ruolo ´non strettamente individualeª che essa puÚ essere chiamata a svolgere nel quadro economico complessivo.

††††††††††† In particolare, in punto di non manifesta infondatezza...

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