n. 116 ORDINANZA 5 - 7 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento vertente tra Nicola Di Foggia ed altri e il Gruppo Agrantica Srl con ordinanza del 29 marzo 2012, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 29 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile, nella parte in cui non consentono «l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c. c. alle societa' a responsabilita' limitata con finalita' diverse da quelle di cui alla legge» 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti), «(cioe' dalle attivita' sportive o a esse correlate)»;

che il Tribunale rimettente premette di essere investito dalla richiesta del collegio sindacale di una societa' a responsabilita' limitata intesa a sollecitare l'adozione, a norma dell'art. 2409 cod. civ., dei provvedimenti necessari a carico della societa', in ragione della situazione finanziaria del gruppo, degli impegni assunti e della condotta poco trasparente dell'amministratore, titolare anche di una quota consistente del capitale sociale, cui partecipano anche altri due soci;

che l'ordinanza di rimessione puntualizza come sia stata a lungo controversa in giurisprudenza la questione dell'ammissibilita' della domanda di cui all'art. 2409 cod. civ. anche per le societa' a responsabilita' limitata e come, alla luce della Relazione accompagnatoria al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), risultasse evidente la volonta' di escludere le societa' a responsabilita' limitata dalla possibilita' di attivare il controllo in questione, essendo la tutela dei soci direttamente esercitabile attraverso il promovimento di un'azione di responsabilita', con la correlativa possibilita' di ottenere in quella sede la revoca dell'amministratore;

che il giudice rimettente da' atto che analoga questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 481 del 2005, la quale ha escluso la fondatezza della censura, limitata, peraltro, alla pretesa disparita' di trattamento tra i soci di una societa' per azioni, per i quali la tutela ex art. 2409 cod. civ. era ammissibile, e quelli di una societa' a responsabilita' limitata, per i quali, invece, essa era preclusa, essendo mancata l'occasione di pronunciarsi «in ordine alla ragionevolezza della discriminazione operata tra societa' a responsabilita' limitata previste dalla legge 91/1981, il cui art. 13 ammette il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., e societa' a responsabilita' limitata aventi un fine statutario o costitutivo diverso da quello indicato...

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