Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2004

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione11 Giugno 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 172

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††† †† Giudice

- Carlo†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††† ††††††† "

- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††† ††††††† "

- Piero Alberto†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††† ††††††† "

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

- Francesco ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††† ††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††† †††† †††"

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† ††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††† ††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††† ††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Marche;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

††††††††††† uditi líAvvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e líAvvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1. ñ Con ricorso notificato il 7 ottobre 2002 e depositato il successivo 15 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).

††††††††††† 2. ñ Il ricorrente, rappresentato dallíAvvocatura generale dello Stato, osserva preliminarmente che gli impianti di distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi per autotrazione sono oggetto di numerose discipline (tributarie, di sicurezza, ambientali, commerciali, civilistiche, amministrative, in tema di ´scorte petrolifereª), attinenti a diversi parametri costituzionali, come quelli dellíart. 117, secondo comma, lettere e) (´sistema tributarioª), h) (´sicurezzaª), l) (´ordinamento civileª) e s) (´tutela dellíambiente, dellíecosistemaª); in questo quadro, il ricorrente richiama altresÏ la disposizione dellíart. 18, comma 1, lettere d) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); in particolare, la normativa regionale contro la quale il ricorso Ë promosso attiene alla disciplina amministrativa, e si ricollega alla delega di funzioni amministrative, nel settore dei distributori di carburante in questione, disposta a favore delle Regioni con líart. 52, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allíart. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

††††††††††† Questa materia, prosegue il ricorrente, Ë rimasta affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, nel nuovo testo dellíart. 117 della Costituzione, rientrando essa nella disciplina dellí´energiaª nonchÈ, ´marginalmenteª, in quella della ´tutela della saluteª.

††††††††††† Di conseguenza, secondo il ricorrente, la legislazione regionale in questo settore deve attenersi ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale, e specificamente dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante ´Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dellíarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dellíarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre che ´in testi normativi anterioriª.

††††††††††† Poste le suddette premesse, il ricorrente formula specifiche censure riguardanti le tre indicate disposizioni della legge regionale n. 15 del 2002.

††††††††††† 2.1. ñ Quanto allíart. 4, comma 1, della legge regionale, che dispone la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti ´nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui allíart. 2 [della legge medesima]ª, il ricorrente lamenta líomessa considerazione, da parte della disposizione regionale, delle ´non poche e non trascurabiliª norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti in parola; norme che, del resto, il richiamato art. 2 della legge regionale non menziona nÈ potrebbe menzionare, in quanto non attinenti allíattuazione della legge regionale medesima.

††††††††††† Un ´accennoª agli interessi pubblici coinvolti, conclude sul punto il ricorso, si rintraccerebbe solo nellíart. 5, secondo periodo, e nellíart. 11, comma 3, ma soltanto in connessione, rispettivamente, con gli aspetti della ´autorizzazione provvisoriaª e dei ´controlliª.

††††††††††† 2.2. ñ Con riferimento allíart. 5, relativo alla gi‡ accennata autorizzazione ñ rilasciata, sulla base di una domanda dellíinteressato, in caso di ristrutturazione totale o parziale dellíimpianto ñ allíesercizio provvisorio dellíimpianto di distribuzione dei carburanti, il ricorrente censura líaffidamento, che in esso sarebbe previsto, a un soggetto privato (il ´tecnico abilitatoª) di compiti che attengono ad ´aspettiª non riconducibili alle competenze legislative regionali.

††††††††††† 2.3. ñ Per ciÚ che concerne, infine, líart. 11, comma 2, della legge regionale, nel ricorso si premette una ricostruzione del vigente testo costituzionale secondo la quale la disciplina del potere di sostituirsi a organi degli enti locali, con la definizione delle correlative procedure, e nel rispetto dei principi di sussidiariet‡ e di leale collaborazione, non potrebbe essere stabilita altrimenti che con legge dello Stato: a questa conclusione condurrebbero (a) la ´continuit‡ testualeª dei due periodi dellíunitario secondo comma dellíart. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le ´solenni disposizioniª contenute nellíart. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dellíautonomia degli enti territoriali), (c) líassegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli ´organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitaneª [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la ´cogente esigenzaª di una disciplina unitaria ñ o perlomeno fortemente coordinata ñ delle modalit‡ di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dallíindividuazione dellíorgano chiamato a disporre líintervento sostitutivo.

††††††††††† Pertanto, líespressione contenuta nellíart. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la ´leggeª definisce le citate...

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