IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare gli articoli 5 e 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.
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I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone...