Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2004

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione19 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Gustavo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† †††† "

- Fernanda††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† †††† "

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 12 giugno 2003, depositato in cancelleria il 18 giugno 2003 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2003.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 25 maggio 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi líavvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e líavvocato dello Stato Giancarlo MandÚ per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 12 giugno 2003 e depositato il 18 successivo (reg. ric. n. 53 del 2003), la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale in via principale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

    Secondo la Regione, le disposizioni impugnate, delegando il Governo ad adottare uno o pi˘ decreti legislativi per la graduale eliminazione dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttive (IRAP), individuandone i criteri direttivi (art. 8 ) e disciplinandone líattuazione, anche con riferimento alla copertura finanziaria (art. 10, commi 4 e 5 ), sono lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, nella loro nuova formulazione.

    Premesso che líIRAP Ë stata qualificata come tributo proprio delle Regioni dalla Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 1999) in riferimento allíoriginaria formulazione dellíart. 119 Cost. ñ che contrapponeva i tributi propri alle ìquote dei tributi erarialiî ñ la ricorrente sostiene che líIRAP Ë, a maggior ragione oggi, un tributo proprio. Infatti, mentre prima sarebbe stato semmai possibile ricomprenderla tra le ìquote dei tributi erarialiî (ma la Corte lo ha escluso), secondo il nuovo art. 119 Cost., oltre ai tributi propri, Regioni ed enti locali possono disporre solo di ìcompartecipazioni ai tributi erarialiî, compartecipazione che presuppone una ripartizione del gettito con líente competente ad istituire e disciplinare il tributo, mentre líIRAP Ë annoverabile tra quelli propri perchÈ alle Regioni spetta integralmente il...

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