Sentenza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 1999

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione22 Aprile 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 138

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  1. nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 21 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1998;

  2. nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 24 marzo 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con il Ministro delle finanze, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 25 maggio 1998, depositato in Cancelleria il 2 giugno 1998 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1998.

    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il Giudice relatore Valerio Onida;

    uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto in fatto

    1. – Con ricorso notificato il 21 gennaio e depositato il 29 gennaio 1998 la Regione Siciliana ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonchè agli articoli 76 e 3 della Costituzione, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), e in particolare degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61.

      La ricorrente ricorda che il decreto legislativo impugnato é stato emanato sulla base della delega contenuta nell’art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, relativa alla istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale sull’IRPEF. L’IRAP nascerebbe dunque come "tributo regionale", mentre la disciplina adottata con il decreto legislativo contraddirebbe tale natura del tributo, e contrasterebbe con la particolare configurazione della potestà tributaria della Regione Siciliana, alla quale spetterebbero, ai sensi dell’art. 36 dello statuto, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio. La Regione godrebbe di potestà legislativa esclusiva con riguardo ai tributi propri, che essa può deliberare sia pure nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, costituendo la deliberazione diretta da parte della Regione l’elemento che definisce la nozione di tributo proprio; godrebbe poi di potestà legislativa concorrente, sia pure nel limite del rispetto dei principi generali recati nella materia dalle leggi dello Stato, per quanto riguarda i tributi erariali il cui gettito é devoluto alla Regione medesima.

      La disciplina impugnata sembrerebbe invece negare qualsiasi autonoma determinazione della Regione in ordine al nuovo tributo, istituito dall’art. 1 del decreto, che agli artt. 2 e 4 ne definisce nei particolari il presupposto e la base imponibile. L’art. 24, comma 2, stabilendo che le Regioni a statuto speciale provvedono con legge all’attuazione delle relative disposizioni in conformità all’art. 3, commi 158 e 159, della legge n. 662 del 1996, ometterebbe qualsiasi riferimento alla peculiare posizione assegnata alla Regione Siciliana dall’art. 36 dello statuto e dalle norme di attuazione, sicchè verrebbe meno qualsiasi clausola di salvaguardia della speciale autonomia siciliana in materia finanziaria, e ciò costituirebbe un passo indietro anche rispetto all’art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1996 – pure impugnato dalla Regione con altro ricorso (R. ric. n. 18 del 1997) – ai cui sensi la Regione Siciliana provvede con legge all’attuazione dei decreti legislativi delegati "con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall’art. 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione".

      A questo punto, secondo la ricorrente, si porrebbe un’alternativa: se l’IRAP é un tributo proprio della Regione, dovrebbe riconoscersi la competenza primaria della Regione stessa; se invece é un tributo erariale il cui gettito é devoluto alla Regione, ad essa dovrebbe comunque riconoscersi una potestà legislativa concorrente, non limitata alla mera attuazione della dettagliata normativa statale.

    2. – Altri più specifici profili di illegittimità sollevati dalla ricorrente riguardano disposizioni del decreto legislativo che disciplinano alcuni aspetti del nuovo tributo.

      Anzitutto gli articoli 2, 4 e 15, che, nel definire presupposti, base imponibile e spettanza dell’imposta, adottano come criterio quello del territorio nel quale si esercita l’attività produttiva, contrasterebbero con l’art. 36 dello statuto siciliano e con l’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla Regione le entrate riscosse nell’ambito del suo territorio, dando rilievo al luogo di riscossione.

      E’ censurato poi l’art. 24, comma 4, il quale prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta possono essere affidate, sulla base di apposita convenzione, al Ministero delle finanze: poichè l’art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 già stabilisce che per tutte le funzioni amministrative in materia finanziaria la Regione si avvale degli uffici periferici dell’amministrazione statale, ne deriverebbe che per l’effettuazione di dette attività lo Stato non potrebbe pretendere alcun tipo di rimborso per le spese sostenute.

      L’art. 24, comma 7, il quale, ad avviso della ricorrente, sembrerebbe escludere l’intera spettanza alla Regione delle somme derivanti dalla irrogazione di sanzioni per la violazione della relativa normativa, contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, da cui si desumerebbe che spettano alla Regione anche le entrate tributarie accessorie e derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie riscosse nel territorio regionale.

      Gli artt. 27 e 29, prevedendo la compartecipazione di Comuni, Province e Città metropolitane a quote del gettito IRAP stabilite centralmente, farebbero venir meno qualsiasi discrezionalità della Regione in materia, e disconoscerebbero la competenza esclusiva della Regione in materia di enti locali, la quale, facendo sistema con l’autonomia finanziaria, comporterebbe l’attribuzione alla Regione stessa del potere di conformare l’intero sistema degli enti locali, sia sotto il profilo dell’organizzazione e delle funzioni, sia sotto quello della finanza.

    3. – La ricorrente censura altresì le disposizioni degli artt. 24, 25 e 26 del decreto, che disciplinano la fase di prima attuazione del nuovo tributo.

      L’art. 24, comma 6, prevedendo che le leggi di attuazione delle Regioni a statuto speciale potranno avere effetto solo a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, paralizzerebbe del tutto la competenza statutariamente spettante alla Regione.

      A loro volta, gli artt. 25 e 26, che, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali, affidano totalmente ed esclusivamente allo Stato le attività di controllo, accertamento e riscossione dell’imposta (con applicazione della relativa disciplina statale: art. 30), prevedendo, a compensazione dei costi sostenuti dallo Stato, l’attribuzione allo stesso di una quota del gettito, produrrebbero un effetto paradossale: la competenza della Regione resterebbe congelata, e per effetto di tale congelamento la Regione sarebbe tenuta a versare allo Stato una quota del gettito per compensarlo di attività che altrimenti essa potrebbe svolgere direttamente. Inoltre, secondo la ricorrente, la riscossione dei tributi in Sicilia comporterebbe, stando alla giurisprudenza costituzionale, "soluzioni aperte", che debbono essere identificate dalla legislazione regionale concorrente.

      L’art. 26, comma 2, che attribuisce allo Stato una ulteriore quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, sarebbe irragionevole e in contrasto con l’art. 36 dello statuto siciliano, in quanto l’imposta abolita era di carattere straordinario e temporaneo.

      Di contro, quando l’art. 36 del decreto prevede, contemporaneamente all’introduzione dell’IRAP, l’abolizione di diversi tributi erariali, il cui gettito regionalmente riscosso spettava per intero alla Regione (salvo che per l’ILOR, ad essa devoluta solo per una quota, e per l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, interamente riservata allo Stato), non prevede alcuna compensazione a favore della Regione stessa. Pertanto, secondo la ricorrente, essa si troverebbe a subire una irragionevole diminuzione di entrate tributarie, non compensata in alcun modo.

      Viene inoltre censurato l’art. 40 del decreto, che prevede...

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