n. 144 SENTENZA 17 - 20 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Marina Valli per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21 settembre 2012 e depositato il 1° ottobre 2012, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (rectius: del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato) 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), emanato, di concerto con il Ministro delle infrastrutture (rectius: con il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (rectius: con il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 luglio 2012, n. 172. Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le competenze ad essa attribuite dagli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana. 1.1. - La Regione siciliana premette che il provvedimento impugnato sarebbe attuativo dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - che prevede la regolazione delle minori entrate per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dalle esenzioni dalla tassa automobilistica per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (cosiddetti ecoincentivi) - e del comma 321 del medesimo articolo, che prevede l'innalzamento tariffario e la riserva allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica sui veicoli maggiormente inquinanti, a decorrere dall'anno 2007. Il decreto, inoltre, disporrebbe le compensazioni finanziarie, da attuarsi ad opera di appositi provvedimenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al minor gettito regionale per gli anni 2006 e 2007 ed al maggior gettito erariale per l'anno 2007. La ricorrente lamenta che, nonostante il dissenso da essa manifestato in diverse occasioni (in particolare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), il decreto impugnato, provvedendo alle riferite compensazioni tra maggiori e minori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche riscosse nelle Regioni a statuto speciale, impone alla Regione siciliana di versare la somma di euro 15.462.525,37, indicata nella tabella C allegata al decreto, risultante dalla differenza tra euro 22.405.811,04 di maggior gettito (ex art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006) ed euro 6.943.285,67 di minor gettito per ecoincentivi (ex art. 1, commi 226 e 236, della medesima legge). Detto importo dovrebbe essere versato sul capitolo 2368, art. 06 (capo X), dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali il recupero dell'ammontare avverrebbe mediante equivalente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenterebbe la quota di partecipazione statale al finanziamento del Fondo sanitario regionale. La previsione si renderebbe necessaria in ragione del fatto che la Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di spettanza statutaria e non sarebbe destinataria di trasferimenti...

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