n. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2017 -

CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana Il giudice unico delle pensioni cons. Giuseppe Colavecchio, ha emesso la seguente ordinanza n. 65/2017 a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22 marzo 2017 sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 62084 del registro di segreteria, depositato in data 30 dicembre 2014, proposto da Costantino Sferrazza, nato a Caltanissetta, il 21 luglio 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Sciangula, giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Boito n. 14;

Contro: Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore;

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennita' di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Farina e dall'avv. Beniamino Lipani, giusta procura speciale in notar Giuseppe Dioguardi di Palermo (rep. n. 44888), ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo, via Caltanissetta n. 2;

Assessore regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali pro tempore;

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale in persona del dirigente generale pro tempore;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Sentiti, nella pubblica udienza del 22 marzo 2017, l'avv. Simone Sferrazza in sostituzione dell'avv. Alfonso Sciangula per il ricorrente e l'avv. Beniamino Lipani per il Fondo Pensioni Sicilia. Premesso 1. Il ricorrente, titolare di pensione ordinaria diretta dal 30 dicembre 2008, giusta il D.D.S. n. 10356 del 21 novembre 2008, soggetta anche al contributo di solidarieta' previsto dall'art. 1, comma 486, della legge statale 27 dicembre 2013, n. 147, con il libello introduttivo del presente giudizio chiedeva: che il suddetto trattamento di quiescenza ordinario in godimento non fosse sottoposto al prelievo di cui all'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

di condannare le parti resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, ed in particolare il Fondo Pensioni Sicilia, nella qualita' di liquidatore del trattamento pensionistico, alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarieta', con interessi legali e rivalutazione monetaria;

nel caso in cui questa Corte non avesse disposto la condanna, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia «sulla costituzionalita' delle disposizioni istitutive del predetto contributo (art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 anche in relazione al precedente articolo 21, comma 2, lettera b), per contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 53, 117, 119, comma 2 della Costituzione, per avere la Regione siciliana esorbitato dalle sue competenze attribuite dallo Statuto e, in esito al giudizio di costituzionalita', ... disporre il rimborso automatico degli importi trattenuti dalla pensione ...». 1.1. Parte attrice lamentava che l'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 fosse in contrasto con l'art. 23 della Costituzione per violazione dei limiti della potesta' legislativa riconosciuta in materia tributaria alle regioni, con violazione anche degli articoli 117 e 119, comma 2. In particolare, sosteneva che il legislatore regionale, con l'introduzione del citato contributo avesse esteso la platea dei soggetti destinatari dell'art. 1, comma 486, della legge statale n. 147 del 2013, esercitando cosi' la propria potesta' legislativa esclusiva al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 17 dello statuto regionale;

alle stesse conclusioni giungeva nel caso in cui si fosse ritenuto che il legislatore regionale avesse esercitato la competenza «c.d. residuale prevista dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 delle norme di attuazione, che si riferisce ad ipotesi concettualmente estranee a quella attuale e che, in ogni caso incontra il limite del sistema tributario dello Stato», non potendo ritenere le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 486, della legge statale n. 147 del 2013 «come legge-quadro che ha voluto lasciare alla Regione siciliana l'esplicazione della sua potesta' legislativa ripartita o concorrente». Infine, richiamava il comma 2 dell'art. 119 della Costituzione, secondo il quale «l'esercizio della potesta' tributaria degli enti locali debba svolgersi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», cosi' come previsto dal comma 3 dell'art. 117 «in tema di esercizio della potesta' legislativa concorrente in campo tributario»;

sul punto, nel menzionare l'art. 23 della Costituzione, richiamava le sentenze della Corte costituzionale n. 37 del 2004 e n. 241 del 2004 secondo le quali «"non e' ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale" e pertanto "si deve tuttora ritenere preclusa alle regioni (se non nei limiti ad esse gia' espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potesta' di legiferare su tributi esistenti, istituiti e regolati dalla legge statale"». 1.2. Il ricorrente lamentava, inoltre, la violazione del principio di solidarieta' (art. 2 della Costituzione) e di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonche' del principio della capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione). In particolare, sosteneva che la norma censurata fosse in contrasto con i principi contenuti nella sentenza n. 116 del 2013 della Corte costituzionale secondo la quale i «redditi da pensione non hanno una natura diversa rispetto agli altri redditi, ai fini dell'osservanza dell'art. 53 Cost.» e a tale scopo il ricorrente richiamava anche le «attuali disposizioni in materia di perequazione delle pensioni che limitano pesantemente il recupero del potere di acquisto ( ... ) infliggendo una ulteriore pesante decurtazione del trattamento economico complessivo dei pensionati superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.». Richiamava, poi, il principio di uguaglianza, sostenendo che il contributo di solidarieta' censurato gravasse solo sui pensionati regionali in modo irragionevole, pensionati che, come lui stesso, erano soggetti anche al contributo di solidarieta' statale di cui all'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, con conseguente ulteriore discriminazione poiche' una analoga misura non era prevista, a parita' di reddito, per tutti gli altri pensionati. 3. All'udienza del 27 gennaio 2016, il decidente, constatato che il ricorso era stato notificato al Fondo Pensioni Sicilia presso l'Avvocatura dello Stato che non poteva ritenersi domiciliataria ex lege ai sensi del comma 1 dell'art. 144 del codice di procedura civile - non essendo tale disposto normativa richiamato dal D.C.P.M. del 25 ottobre 2001 di estensione del patrocinio al Fondo Pensioni a differenza del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 142 del 1948 che, richiamano l'art. 144 del codice di procedura civile, aveva esteso il patrocinio alla Regione siciliana - ordinava la rinotifica del suddetto ricorso presso la sede legale. Il ricorrente provvedeva e depositava, in data 22 febbraio 2016, il ricorso notificato. 3. Il Fondo Pensioni Sicilia si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7 luglio 2016, chiedendo il rigetto del ricorso;

in particolare, sosteneva che la questione di costituzionalita' prospettata fosse dichiarata manifestamente infondata, tenuto conto della natura non tributaria del contributo di solidarieta' cui all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014;

la norma in questione, infatti, si inseriva «in perfetta armonia con i principi fondamentali dello Stato volti a far fronte alle nascenti nuove e ben note gravi emergenze del contesto socio-economico, sia a livello statale che regionale»;

aggiungeva che dal richiamo operato all'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 era possibile desumere il connotato non tributario del contributo di solidarieta' regionale al pari di quello statale;

del resto, il commissario dello Stato aveva impugnato innanzi al giudice delle leggi solo il comma 3 del citato art. 22 e non anche la restante parte della disposizione normativa in questione che doveva ritenersi pertanto conforme a Costituzione. 4. Il decidente, con ordinanza istruttoria n. 135/2016, disponeva l'acquisizione di chiarimenti a carico del Fondo Pensioni Sicilia circa la concreta destinazione data al contributo di cui all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014, indicando se vi fosse anche una differenziazione, quanto alla destinazione, tra il contributo previsto dal comma 1 e quello di cui al comma 2. 5. Il Fondo Pensioni Sicilia depositava, in data 8 settembre 2016, una nota nella quale riferiva che, «in applicazione della legge n. 147/2013, art. 1 comma 486, e della legge regionale n. 21/2014 art. 22», aveva operato «le trattenute del contributo di solidarieta' ivi previste e secondo le rispettive decorrenze», somme che erano state accantonate «su propri conti di tesoreria distinti ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, legge regionale n. 6/2009 per tipologia di trattamento pensionistico», ovverosia a secondo che fosse stato liquidato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986 (cosiddetto contratto 1) oppure ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della citata legge regionale (cosiddetto contratto 2);

per quanto riguardava il contributo di cui alle pensioni del «contratto 1», non avendo ricevuto alcuna indicazione da parte dell'Assessorato regionale all'economia «circa il versamento in entrata al bilancio della Regione siciliana», ne disponeva - tenuto conto della sopraggiunta nota prot. n. 1381 del 13 gennaio 2016 con la quale l'Assessorato modificava «le modalita' di contabilizzazione della spesa per le pensioni» - l'accantonamento «nella spesa complessiva...

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