Sentenza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2004

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione27 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 273

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Giudice

- Guido†††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††† "

- Piero Alberto†††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††† "

- Annibale††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dellíart. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1∞ dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri allíestero di elevata specializzazione), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 19 luglio 2001, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2001.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica dellí8 giugno 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 19 luglio 2001 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 26 luglio, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione allíart. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1∞ dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri allíestero di elevata specializzazione), di cui chiede líannullamento.

    Premette la Provincia ricorrente di essere dotata, ai sensi dellíart. 9, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), di potest‡ legislativa in materia di igiene e sanit‡ nonchÈ, in forza dellíart. 16 del medesimo d.P.R., delle correlate potest‡ amministrative.

    In detta materia rientrerebbe ñ secondo la medesima ricorrente ñ la disciplina del rimborso delle spese affrontate allíestero dai portatori di handicap per fruire delle prestazioni sanitarie di centri di altissima specializzazione, non erogabili dal Servizio sanitario nazionale in maniera adeguata o tempestiva.

    Espone la parte ricorrente che la normativa statale in materia, costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per líassistenza, líintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevede, allíart. 11, comma 1, che sia rimborsabile il soggiorno dellíassistito, e di un suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro estero di altissima specializzazione, qualora non sia previsto il ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, e, al comma successivo, che sulla richiesta di rimborso Ë espresso un parere da una Commissione istituita presso il Ministero della sanit‡ (le cui funzioni sono, in realt‡, attualmente esercitate direttamente dalle Regioni e dalle Province autonome per effetto dellíart. 1 del decreto ministeriale 13 maggio 1993, recante ìModificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione allíesteroî) sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dellíart. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

    Tale ultima norma, a sua volta, prevede che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attivit‡ amministrative regionali in materia sanitaria...

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