Sentenza nº 347 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2004

Date19 Novembre 2004
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 347

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Valerio ONIDA Presidente

- Carlo MEZZANOTTE Giudice

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso Quaranta "

- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2001.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio 2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera con l’imputazione di diffamazione aggravata commessa, in concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47 e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596 bis del codice penale), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione. In particolare, era contestato al senatore Pera di essere stato l’autore dell’articolo “I PM? Mostri a tre teste”, pubblicato sul “Messaggero” del 14 gennaio 1999, articolo nel quale egli tra l’altro scriveva “… o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. é così che sono nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente”. In tal modo il senatore Pera, secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada Bruno nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale Mario Mori.

    Osserva il Tribunale ricorrente che la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nella specie - secondo il Tribunale ricorrente - mancherebbe il collegamento funzionale tra le affermazioni del sen. Pera e l’esercizio dell’attività parlamentare. Sottolinea infatti il Tribunale che, né la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima dell’immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l’opinione espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni essere riproduttive di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi - secondo il Tribunale ricorrente - anche una successione temporale tra le affermazioni rese in sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse, dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.

    Con riferimento al caso di specie, poi, il Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento contenuto nell’articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti ad argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico ministero ed organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria in generale.

    Per quanto poi riguarda il riferimento alla vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare, che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen. Pera è riferibile a quest’ultimo e che la maggior parte riguarda il trasferimento del gen. Mori nelle sue linee generali.

    In particolare il Tribunale ricorrente - che ritiene che non possa prescindersi dalla paternità delle interrogazioni o interpellanze - si sofferma sull’unico atto parlamentare a firma del sen. Pera (n. 2 - 00735 del 10.2.1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso, sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate nell’articolo suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale atto parlamentare non rileverebbe perché successivo alla pubblicazione dell’articolo e quindi non riproduttivo di un’opinione già espressa.

  2. - Con...

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