Sentenza nº 457 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 1999

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione23 Dicembre 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.457

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

- Dott. Franco BILE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del C.N.R., dellíA.S.I. e dellíE.N.E.A. ai soli ´conti consuntiviª, attuata con i decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dellíAgenzia spaziale italiana ñ A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dellíEnte per le nuove tecnologie, líenergia e líambiente ñ ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Corte dei conti, notificato il 22 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1999.

†Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nellíudienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†uditi líAvvocato Filippo Lubrano per la Corte dei conti e líAvvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, a seguito della determinazione n. 13/1999 della sezione competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica e contro i Ministri del tesoro, per líuniversit‡ e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica, dellíindustria, commercio e artigianato e dellíambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dellíAgenzia spaziale italiana ñ A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dellíEnte per le nuove tecnologie, líenergia e líambiente ñ ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ´nella parte in cui si Ë limitato il potere di controllo della Corte dei conti, previsto in via generale dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dellíart.100, secondo comma, della Costituzioneª, per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che la Corte costituzionale, ´previo annullamento e/o dichiarazione di illegittimit‡ costituzionaleª dei suddetti decreti legislativi, dichiari che ´spetta alla Corte dei conti ñ nella composizione della sezione del controllo sugli enti ñ líesercizio del controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti considerati dalle richiamate normeª.

    La ricorrente, richiamato líart. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto attiene allíesercizio del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nonchÈ ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere ´sul risultato del riscontro eseguitoª, osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, Ë stata emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale sezione e ha dettato le modalit‡ per líesercizio della funzione che le norme ora denunciate riducono a un ´semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza alcuna possibilit‡ di effettivo controllo sulla gestioneª di tre fondamentali enti di ricerca.

    Riguardo alla legittimazione attiva il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 466 del 1993) che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualit‡ di ´potereª dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di attribuzione. Il fatto che, nel caso di specie, sia mancato líesercizio del controllo su un atto concreto, sarebbe conseguenza proprio dellíapplicazione delle norme censurate, ´onde Ë risultato preliminare líesame della legittimit‡ dellíintervento legislativo limitativo dellíesercizio concreto del controlloª.

    Quanto al requisito oggettivo richiesto per la proposizione del conflitto nei confronti di un atto legislativo, la ricorrente osserva che esiste uno stretto collegamento tra la lamentata violazione, da parte dei decreti legislativi in questione, della legge di delega n. 59 del 1997, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti. Inoltre, le medesime disposizioni legislative si porrebbero in diretto contrasto con i principi generali ispiratori del controllo della Corte dei conti, con la conseguenza che líinvasione della sfera di attribuzione della medesima Corte si prospetta anche indipendentemente dallíeccesso di delega.

    Nel merito si sostiene che la legge n. 59 del 1997, nel prevedere, allíart. 11, il riordinamento di particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun riferimento, nellíindicazione dei necessari criteri direttivi...

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