Sentenza nº 79 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.79

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in materia di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani") promossi con ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il 14 giugno-17 ottobre 1994, l'8 marzo 1995, l'11 maggio 1995, il 17 maggio 1995 ed il 29 maggio 1995, rispettivamente iscritte ai nn. 251, 422, 423, 490 e 494 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Giovanni Comi ed altri, del Comune di Carimate, della Gesam s.p.a., del Comune di Cantù, della Progesam Ecosistemi s.r.l., della Simec s.p.a. e del Comune di Cerro Maggiore;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per Giovanni Comi ed altri, Luigi Manzi per il Comune di Carimate, Federico Sorrentino per il Comune di Cantù, Aldo Travi e Fabio Lorenzoni per il Comune di Cerro Maggiore, Giuseppe F. Ferrari per la Gesam s.p.a., Giuseppe F. Ferrari e Beniamino Caravita di Toritto per la Progesam Ecosistemi s.r.l., Carlo Mezzanotte per la Simec s.p.a.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ordinanza emessa il 14 giugno-17 ottobre 1994 (R.O. n. 251 del 1995) nel corso di un procedimento promosso da Giovanni Comi ed altri per l'annullamento della delibera della Giunta regionale della Lombardia di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel Comune di Carimate, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 128 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in materia di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani").

    La disposizione denunciata prevede, al comma 8, che la Giunta regionale, competente a valutare la conformità alle norme vigenti dei progetti proposti per la realizzazione e gestione di pubbliche discariche controllate di rifiuti solidi urbani e ad ammetterli determinandone la localizzazione ed il bacino d'utenza, si avvale, per gli adempimenti istruttori, di un apposito gruppo di valutazione composto dai responsabili dei servizi regionali interessati. La stessa disposizione stabilisce, al comma 9, che alle riunioni del gruppo di valutazione sono invitati, per l'esame dei singoli progetti, il presidente della Provincia, il sindaco del Comune interessato e, là dove esista, il presidente del consorzio di smaltimento.

    Il giudice rimettente osserva che il procedimento previsto dal legislatore regionale è diverso dal modello prefigurato dal legislatore statale. Difatti il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, nel dettare disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, stabilisce all'art. 3-bis (introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441) che la giunta regionale approva i progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti sulla base delle risultanze di una apposita conferenza, alla quale partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti degli enti locali interessati; la conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. L'approvazione del progetto costituisce inoltre, se occorre, variante dello strumento urbanistico generale.

    La Regione Lombardia aveva in precedenza recepito l'istituto della conferenza tra amministrazioni e uffici interessati (art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 37). Con la disposizione denunciata, invece, alla conferenza è stato sostituito un gruppo di valutazione, alla cui riunione sono invitati a partecipare i sindaci dei Comuni interessati. Successivamente la Regione Lombardia ha introdotto nuovamente la conferenza di servizi (art. 24 della legge regionale 1· luglio 1993, n. 21).

    Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata violi l'art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con la normativa statale di principio, che costituisce un limite per il legislatore regionale. Il principio viene individuato nell'obbligo, che si ritiene espresso dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987, di coinvolgere i Comuni nel procedimento di localizzazione delle discariche, in quanto l'approvazione del progetto costituisce variante dello strumento urbanistico generale. L'autonomia comunale sarebbe salvaguardata dalla conferenza di servizi tra enti istituzionalmente competenti ad esprimere valutazioni o provvedimenti finali, ma non dal mero invito a partecipare alle riunioni del gruppo di valutazione, che è un organismo tecnico-burocratico dell'amministrazione regionale.

    Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata lederebbe anche, in contrasto con l'art. 128 della Costituzione, l'autonomia del Comune quale ente interessato all'assetto ed alla utilizzazione del territorio. Inoltre il procedimento delineato dalla legge regionale non sarebbe ragionevole né congruo rispetto allo scopo di concentrare i vari momenti valutativi e provvedimentali del procedimento; quindi sarebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

    Nonostante sia sopravvenuta una modifica normativa che ha introdotto nuovamente la conferenza per la localizzazione delle discariche, in modo da coinvolgere gli enti locali interessati, la questione di legittimità costituzionale, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe ancora rilevante. Difatti la legittimità dei provvedimenti impugnati dovrebbe essere giudicata in base alla legge vigente nel tempo in cui gli stessi sono stati emanati.

    1.2. -- Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Giovanni Comi ed altri, chiedendo che si dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.

    Richiamate le competenze dei Comuni nell'impianto e nell'esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 1 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; art. 9 della legge 20 marzo 1941, n. 366; art. 3, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), le parti private sottolineano che, secondo la normativa statale, i Comuni stessi esercitano un controllo diretto sulla ubicazione delle discariche nel loro territorio, presentando progetti e partecipando alle conferenze di servizi previste per l'approvazione dei progetti stessi.

    Viceversa, l'invito al Comune a partecipare alle riunioni di un gruppo di valutazione tecnico-burocratico, composto dai responsabili di servizi regionali, che esamina progetti presentati anche direttamente da privati, priverebbe il Comune stesso della garanzia di partecipare al procedimento che modifica gli strumenti urbanistici locali. Sarebbe così leso non solo l'art. 117 della Costituzione...

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