LEGGE 20 marzo 1941, n. 366 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Coming into Force23 Maggio 1941
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Enactment Date20 Marzo 1941
Published date23 Maggio 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/05/23/041U0366/CONSOLIDATED/20081222
Official Gazette PublicationGU n.120 del 23-05-1941
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento (utilizzazione o dispersione e distruzione) dei rifiuti urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:

  1. le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni); b) le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 1.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Il Ministero dell'interno ha l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente leggo nonche' di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio.

Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare al riguardo apposite norme di carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 2.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Per assolvere i compiti di cui all'art. 2 e' istituito, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, un «Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani».

Presso tale Ufficio possono essere chiamati a prestare temporaneo servizio, anche per i necessari compiti d'ispezione, esperti in materia di nettezza urbana dipendenti dalle Amministrazioni comunali.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 3.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

Il Ministero dell'interno, attraverso l'Ufficio predetto provvede altresi':

a) a raccogliere ed a studiare ogni dato utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, con speciale riguardo alla loro efficienza ed al loro costo;

b) a promuovere, presso Enti o privati, studi ed esperienze che tendano a conseguire il migliore attrezzamento dei servizi e la piu' conveniente utilizzazione dei rifiuti solidi urbani; c) a disporre l'erogazione di contributi, sussidi o premi ad Enti e privati per gli studi e le esperienze di cui alla lettera b); d) a promuovere o favorire congressi o riunioni tra gli esperti dei detti problemi; e) a curare o promuovere eventuali pubblicazioni o bollettini destinati alla migliore diffusione o conoscenza di tali problemi; f) ad impartire in materia direttive generali o particolari;

g) ad attuare i provvedimenti di carattere generale e speciale che dovessero ritenersi necessari od opportuni ai fini d'un sistematico, costante miglioramento dei servizi stessi.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 4.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 5.

Il Ministero dell'interno ha facolta' di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e piu' economica utilizzazione dei rifiuti.

Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facolta' di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i comuni piu' importanti del Regno.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 5.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 6.

Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani alla quale sono conferite le attribuzioni previste dalla presente legge.

Essa dovra', inoltre, esprimere il proprio parere su tutte le questioni relative alla materia, che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 6.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 7.

La Commissione centrale e' presieduta dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed e' composta come segue: a) da un vice presidente, scelto dal Ministro fra i funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'interno; b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) dal direttore generale della Sanita' pubblica;

d) dal direttore generale dell'Istituto di Sanita' pubblica; e) dal direttore generale dei servizi per la Finanza locale del Ministero delle finanze; f) dal direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un podesta' di Comune capoluogo di provincia; h) da un delegato del Ministero delle corporazioni;

i) da un membro del Consiglio superiore di Sanita' pubblica, scelto dal Ministro dell'interno; l) da due delegati del Consiglio nazionale delle ricerche; m) dal direttore dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani;

n) da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro per l'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'ufficio centrale predetto.

Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il presidente della Commissione ha facolta' di chiamare a far parte di essa, con voto consultivo, esperti anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 7.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo Ufficio di segreteria saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello delle finanze.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 8.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 9.

I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

Su proposta del Podesta' il Prefetto puo', con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani puo' essere accordato, ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podesta' e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perche' la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 9.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 10.

Il provvedimento di cui al 2° comma dell'art. 9 puo' essere adottato anche nei confronti di quei comuni che non abbiano un centro notevole di popolazione agglomerata.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 10.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 11.

Le deliberazioni ed i progetti che riguardano opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati dalla presente legge, anche degli stabilimenti per la cernita e la utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i comuni capoluoghi di provincia, dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute e...

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