DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 361 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

Coming into Force01 Settembre 1987
Published date01 Settembre 1987
Enactment Date31 Agosto 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/09/01/087U0361/CONSOLIDATED/20060414
Official Gazette PublicationGU n.203 del 01-09-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilita' ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovra' essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

  3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro i successivi trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e alla Cassa depositi e prestiti l'elenco delle priorita' delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

  4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

  5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

  6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonche' alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorita' di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

  7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

  8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui ai commi 1 e 5 presentano alla provincia e alla regione una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

  9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

(( 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

  1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi )).

Art 1 bis.

Art. 1-bis.

(( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

  1. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.

  2. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.

  3. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento. ))

Art 1 ter.

Art. 1-ter

(( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

  1. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

  2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

  3. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e...

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