Sentenza nº 301 da Constitutional Court (Italy), 24 Dicembre 1996
Relatore | Cesare Ruperto |
Data di Resoluzione | 24 Dicembre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 301
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Avv. Mauro FERRI Presidente
- Prof. Luigi MENGONI giudice
- Prof. Enzo CHELI "
- Dott. Renato GRANATA "
- Prof. Giuliano VASSALLI "
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Dott. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e s.p.a. Compagnia Assicuratrice UNIPOL ed altri, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile - instaurato da Giovanna Maria Ferrario contro il marito Franco Rossi ed altri, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in seguito ad un incidente stradale verificatosi in data 6 agosto 1990, nel quale l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata sull'autovettura di propriet‡ del coniuge e condotta dallo stesso - il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio 1995, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. A giudizio del rimettente la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Negata la possibilit‡ di applicazione, ratione temporis, della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19...
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Giurisprudenza di legittimità
...apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportat......
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Massimario di legittimità
...apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportat......
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Giurisprudenza di legittimità
...apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportat......
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Massimario di legittimità
...apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportat......