Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Poteri del collegio - Appello avverso sentenze non definitive - Acquisizione della documentazione prodotta in primo grado

--In base all'art. 123 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. è obbligatorio per il giudice dell'impugnazione avverso sentenza non definitiva, che per decidere nel merito ritenga necessaria l'acquisizione di documentazione - prodotta da una delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l'emissione della sentenza definitiva - ordinare alla parte di produrre copia della suddetta documentazione.

    Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2005, n. 4267, Un Sindacale Territoriale Gorizia Cisl c. Donda. (C.p.c., art. 347; att. c.p.c., art. 123 bis). [RV579889]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado

--Nell'ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., come nel caso di interruzione per morte o impedimento del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all'evento interruttivo è nulla; Peraltro, essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d'impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l'appello che, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio - atteso che il processo non avrebbe potuto proseguire - la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e aveva deciso la causa nel merito, nonostante in appello fosse stata censurata solo la nullità della sentenza).

    Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5896, Calò c. Rete Ferroviaria Italiana Spa. (C.p.c., art. 299; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV580262]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Limite legale minimo di durata della reclusione - Possibilità di superarlo per effetto della diminuzione connessa al rito

--Anche in caso di applicazione della pena su richiesta, la reclusione non può avere durata inferiore al limite minimo di quindici giorni, fissato dall'art. 23 c.p., di talchè va considerata illegittima la sentenza che recepisca la pattuizione di una pena ridotta oltre il limite indicato in applicazione della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4917 (ud. 3 dicembre 2003), P.G. in proc. Pianezza. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 23). [RV229995]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Inammissibilità della richiesta in Cassazione

--È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

    Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2004, n. 42635 (ud. 4 ottobre 2004), Collodo ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV229904]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Cattiva gestione della lite

--In tema d'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio cosiddetta impropria nei confronti del danneggiato (legittimato ad esercitare l'azione diretta nei suoi confronti ed a costituirlo in mora ex artt. 18 e 22 legge n. 990 del 1969) ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c., trattandosi d'obbligazione accessoria nascente dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, sicché non è necessario che, per non incorrere in preclusioni, il danneggiato proponga già in primo grado - nell'ambito dell'azione diretta - anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, essendo al riguardo sufficiente, atteso il carattere accessorio di tale azione, che, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, gli richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. ovvero l'integrale risarcimento del danno.

    Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23697, Uniass Assicurazioni Spa c. Tufano ed altri. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV579555]

@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142/92

--Ai sensi dell'art. 4, lett. a) legge 24 dicembre 1969 n. 900 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), applicabile nella fattispecie, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro; per l'esistenza di un'intima connessione fra il diniego di risarcibilità a favore del coniuge trasportato (con) titolarità, in capo al medesimo in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c. (ordinanza Corte cost. n. 76 del 1997 e n. 261 del 2000).

    Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2283, Trusiani c. Assitalia Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV579853]

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@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate

--In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall'art. 1 del D.L. n. 857 nel 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l'effetto della estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale.

    Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23294, Festinese ed altro c. Polaris Assic. Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 1; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1; c.c., art. 2054). [RV579570]

@Avvocato - Giudizi disciplinari - Decisioni del Consiglio nazionale forense - Impugnazioni

--Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con il quale il ricorrente, pur denunciando violazione di legge in relazione a numerose disposizioni del codice deontologico, ha omesso ogni indicazione sia circa l'interpretazione data dalla sentenza impugnata delle disposizioni del codice deontologico, sia su quale fosse la corretta interpretazione delle medesime disposizioni, così limitandosi ad assumere un apprezzamento delle emergenze istruttorie diverso da quello compiuto dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare quanto alla provenienza dalla parte personalmente della richiesta di documentazione, non adempiuta dal professionista sanzionato disciplinarmente).

    Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4802, Passarello c. Proc. Gen. Corte Cassazione ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56; L. 22 gennaio 1934, n. 37; c.p.c., art. 360). [RV579800]

@Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione- Opposizione a decreto ingiuntivo

--Le decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di onorari professionali dovuti agli avvocati hanno valore di ordinanza, e come tali sono impugnabili solo a mezzo di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., solo nelle ipotesi in cui sia controverso soltanto il quantum dei compensi dovuti al professionista, mentre hanno valore di sentenza, e come tali sono appellabili, qualora nell'opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito (quali, come nella specie, il difetto di legittimazione passiva).

    Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578, Alongi c. Gigli. (C.p.c., art. 633; L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30)....

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