Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11606. Pres. Giuliano - Est. Malzone - P.M. Fuzio (conf.)Cattolica Assicurazioni srl (avv. Coletti) c. Petrini (avv. Gallone).

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Domanda di risarcimento - Assistenza legale del danneggiato - Composizione bonaria della vertenza - Spese legali - Rimborsabilità.

In tema di assicurazione obbligatoria per la R.C.A., per il risarcimento del danno il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali. (Mass. Redaz.). (C.p.c., art. 91; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1).

    (1) Sentenza equivoca che tocca un'argomento di indubbio interesse per le compagnie di assicurazione e gli assicurati. A destare qualche perplessità è soprattutto la fattispecie non ben delineata dalla S.C. e che proprio per questo potrebbe lasciare spazio ad una diversa interpretazione. In particolare si fatica a comprendere perchè nel caso di specie sia dovuto il rimborso delle spese legali. Se, infatti, in linea teorica, può accogliersi il principio in base al quale il danneggiato ha diritto alla riscossione delle spese legali stragiudiziali, occorre, d'altro canto, valutare attentamente il caso concreto, ovvero l'entità e la natura dei danni, nonché la difficoltà delle trattative e il compenso richiesto dal legale, e stabilire se tali spese siano evitabili. In altri termini si potrebbe aderire a quanto in precedenza affermato dalla stessa S.C. nella sentenza 6 settembre 1999, n. 9400, in questa Rivista, 2000, 628 secondo la quale le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta. La sentenza in epigrafe si sofferma, invece, a sostenere che anche nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale, che inizia con la spedizione di una richiesta inviata attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza, deve esse re rispettato il fondamentale principio di uguaglianza delle parti ed il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto. Di conseguenza, l'intervento di un professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, ma anche per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio. In dottrina questi principi sono ripresi e sviluppati in G. GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la R.C.A., Ed. Utet, Torino 2005, pp. 613 e ss.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione 17 luglio 2001 Petrini Antonio, deducendo che a seguito del sinistro stradale verificatosi tra l'auto di sua proprietà e quella di Severino Vincenzo, assicurata con la Cattolica Ass.ni spa, avvenuto in Roma in data 2 marzo 2001 e consistito nel tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del Severini, la Cattolica Ass.ni spa gli aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di lire 1.736.000, non comprensiva degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari stabiliti per legge all'avvocato cui aveva affidato la relativa pratica, conveniva in giudizio costoro, avanti il Giudice di pace di Roma, per ivi sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze.

I convenuti, costituitisi, contestavano l'avversa pretesa, eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali, l'intervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese.

In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattispecie ordinaria della procedura per il risarcimento del danno prevista dall'art. 22 legge 990/69 aveva subìto modificazioni con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che, spostando la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione all'assicurtore del giorno, dell'ora e del luogo disponibili per l'ispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi, per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo fine di evitargli ulteriori costi, quali, appunto, quelli derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno.

Il giudice adito, con sentenza n. 11596/02, depositata il 5 aprile 2002, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti a corrispondere all'attore la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese legali extragiudiziali con interessi legali dalla sentenza al soddisfo, ritenendo le altre pretese coperte dall'accordo transattivo; compensava tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre la Cattolica Ass.ni spa esponendo due motivi, cui resiste con Page 926 controricorso il Petrini. Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della legge processuale di cui al disposto dell'art. 22 legge 990/69 e degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si contesta la legittimità dell'avvenuta liquidazione delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e si sostiene che le indicate norme limitano la ripetibilità a carico della parte soccombente alle sole spese determinate dal processo:

Dal tenore delle menzionate norme doveva discendere il principio della non risarcibilità automatica delle anzidette spese stragiudiziali, e ciò perché essendo l'intervento di un legale necessario per legge solo nella fase processuale, giusto quanto disposto dagli artt. 83 e segg. c.p.c., solo per tale fase il legislatore aveva individuato una giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte vittoriosa, essendo stata la stessa determinata da un obbligo di legge e non da una mera facoltà come quella del soggetto che scelga di rivolgersi ad un legale per una qualsiasi assistenza stragiudiziale

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Tale principio trova anche esplicita conferma del secondo comma dell'art. 1227 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.) che, nel disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

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Per tutti i ricordati risvolti tale aspetto della vertenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato del tutto ignorato dal giudice di pace, che, nell'accogliere l'avversa pretesa, sia pure limitatamente alle spese legali, non avrebbe minimamente motivato in ordine alla questione se e per quale ragione le spese legali dovevano essere riconosciute al danneggiato.

Il motivo è infondato. Ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra le parti (Corte cost. 20 aprile 1977 n. 63).

Tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto.

È ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale.

Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza.

Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità. Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisone, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.

Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte...

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