Sentenza nº 416 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
Relatore | Gustavo Zagrebelsky |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 416
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Renato GRANATA
Giudici
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
Avv. Fernanda CONTRI
Prof. Guido NEPPI MODONA
Prof. Pier Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse: 1) il 14 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 20 marzo 1996 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. -- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale, con ordinanza del 14 dicembre 1995 (R.O. 192 del 1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
1.2. -- Dopo aver respinto una eccezione di incostituzionalità prospettata dalla difesa relativamente all'art. 384, primo comma, cod. pen., perche' non rilevante nel processo data l'impossibilità di configurare in concreto gli estremi di questa specifica disposizione, il giudice rimettente reputa viceversa rilevante, e non manifestamente infondata, altra eccezione dedotta dalla parte, relativa questa volta all'art. 384, secondo comma, del codice penale: tale norma prevede una speciale causa di non punibilità in favore - tra altre ipotesi - di coloro che per legge avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informazioni al pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-bis e 372 cod. pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria.
Avuto riguardo al caso verificatosi nel procedimento a quo, in cui e' imputata di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca convivente di fatto con altro imputato, il giudice rimettente osserva: a) che il presupposto dell'applicazione della speciale causa di non punibilità dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. e' individuato nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e testimoniale; b) che l'art. 199 cod. proc. pen. prevede, al riguardo, tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza, anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza; c) che la stessa facoltà di astenersi e' riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (ex art. 351 cod. proc. pen.), giacche' le dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500 e 512 cod. proc. pen...
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...quelle rese alla polizia giudiziaria delegata dal magistrato. Il dubbio di costituzionalità é altresì prospettato alla luce della sentenza n. 416 del 1996 della Corte costituzionale: in questa decisione, riguardante altra speciale causa di non punibilità (art. 384, secondo comma, cod. pen.)......
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Decisioni della Corte
...quelle rese alla polizia giudiziaria delegata dal magistrato. Il dubbio di costituzionalità è altresì prospettato alla luce della sentenza n. 416 del 1996 della Corte costituzionale: in questa decisione, riguardante altra speciale causa di non punibilità (art. 384, secondo comma, c.p.), la ......
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...diverso. Infatti, in maniera rilevante, il difensore del ricorrente evoca nella specie il dictum della Corte costituzionale che con sentenza n. 416 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 384 cod. pen., comma 2, nella parte in cui non ......
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