Sentenza nº 56 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreLuigi Mengoni
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 56

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

- Avv. Ugo SPAGNOLI Giudice

- Prof. Antonio BALDASSARRE "

- Prof. Vincenzo CAIANIELLO "

- Avv. Mauro FERRI "

- Prof. Luigi MENGONI "

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con 5 ordinanze emesse il 27 gennaio, il 23 aprile e il 30 giugno dal Tribunale di Genova, iscritti ai nn. 303, 452, 640, 641 e 651 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 35, 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Bieffe e della s.p.a. Asso Vittoria Torino A.V.T. ed altre;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'avv. Giuseppe Conte per la s.r.l. Bieffe e la s.p.a. Asso Vittoria Torino A.V.T. ed altre.

Ritenuto in fatto

  1. Con cinque ordinanze di identico contenuto, in data 27 gennaio, 23 aprile e 30 giugno 1994, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle societ‡, prevista dall'art. 3, commi 18 e 19, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi.

    Secondo gli artt. 11 e 12 dello stesso D.P.R. n. 641 del 1972, applicabili anche per la restituzione delle tasse di concessione governativa non dovute, l'azione giudiziaria puÚ essere esperita soltanto dopo la notifica dei provvedimenti definitivi sui ricorsi amministrativi all'intendente di finanza e, in secondo grado, al ministro delle finanze, ovvero trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del primo ricorso senza alcuna notifica di decisione.

  2. Il giudice rimettente osserva, che, sebbene gli artt. 24 e 113 Cost. non impongano una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilit‡, la quale puÚ essere differita a un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalit‡ di giustizia, tuttavia questa Corte, a proposito di una disciplina parallela a quella in esame (art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo), ha affermato che, pur nel concorso di tali circostanze, "il legislatore Ë sempre tenuto...

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