Sentenza nº 378 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 1994

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione07 Novembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 378

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Speed Cleaning s.a.s. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione della Speed Cleaning s.a.s. e l'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avvocato Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra la Speed Cleaning s.a.s. e l'I.N.P.S., il Pretore di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

    A parere del giudice a quo, la predetta disposizione, secondo l'interpretazione comunemente accolta e fatta propria anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fa salvi, rispetto alla classificazione di cui al primo comma dello stesso articolo, non solo gli inquadramenti nei settori del commercio, dell'industria e dell'agricoltura derivanti da leggi speciali, ma anche tutti gli inquadramenti comunque in atto nei settori in questione al momento dell'entrata in vigore della legge. In forza di ciò la società ricorrente nel giudizio a quo, operante nel settore di pulizia degli stabili, opifici, uffici, ecc., viene inquadrata tra le società commerciali, essendo per essa l'inquadramento effettuato per la prima volta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Al contrario, tutte le altre imprese, operanti nel medesimo settore, ma già iscritte nel settore industriale prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, continuano ad essere inquadrate nel settore industriale.

    Tale differente inquadramento, che non è soltanto nominalistico (giacchè le attività inquadrate nel settore industriale godono di agevolazioni contributive sia generali che sociali, con conseguente maggior costo del servizio svolto dalle une rispetto alle altre), creerebbe una disparità di trattamento, poichè identiche attività ricevono una differente disciplina giuridica ed economica, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    La disposizione oggetto del presente giudizio sarebbe altresì in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, ove si consideri che l'impresa di pulizie inquadrata nel settore commerciale dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 trova ostacoli ad esercitare liberamente l'attività economica, in presenza di aziende concorrenti che esercitano la stessa attività e che possono praticare prezzi minori per effetto del diverso trattamento normativo, del diverso inquadramento e del diverso regime contributivo.

  2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Speed Cleaning s.a.s., ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione ovvero per una richiesta di pronuncia interpretativa nei termini sotto indicati.

    Ritiene la parte che il differente inquadramento si traduce sempre in un diverso trattamento economico e comporta necessariamente un diverso prezzo di offerta del servizio, quantificabile in un maggior costo pari al 30/40...

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