Sentenza nº 494 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1993
Relatore | Ugo Spagnoli |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 494
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - sul ricorso proposto da Zambarutti Giovanna Carmela contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Catania, iscritta al n.558 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
l.- Giovanna Carmela Zambarutti ha proposto ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, contro il provvedimento con cui la Direzione provinciale del Tesoro di Catania le aveva addebitato un credito erariale di lire 20.987.088 (disponendone il recupero mediante trattenute sui successivi ratei di pensione), in quanto, essendo titolare di due pensioni a carico dello Stato, una diretta ed una di reversibilità, aveva indebitamente percepito l'indennità integrativa speciale su entrambe le partite di pensione, e precisamente nella misura intera sulla pensione diretta ed in misura rapportata al minimo I.N.P.S. (ai sensi dell'art.17 della legge 21 dicembre 1978 n. 843) sulla pensione di reversibilità.
Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in ragione della comprovata buona fede della percipiente ed in virtù degli artt. 206 T.U. n. 1092 del 1973, 3 legge n. 428 del 1985 e 11 legge n. 656 del 1986.
Con ordinanza del 2 aprile 1992, la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, in relazione all'art. 36 della Costituzione, affermando che l'indennità integrativa speciale non rappresenta solo...
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