Ordinanza emessa il 10 marzo 2006 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo sul ricorso proposto da Di Carlo Antonio contro INPDAP Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti pubblici - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pen...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al numero 15352/PC del registro di segreteria, proposto dal signor Antonio Di Carlo, nato il 5 dicembre 1926, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Miele e Diego Miele, presso il cui studio in Teramo, via B. Croce n. 46, e' elettivamente domiciliato, nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire per l'intero l'indennita' integrativa speciale sia sul trattamento pensionistico n. 14175332, che sulla pensione di reversibilita' n. 14175984/R, nonche' il diritto dell'indennita' integrativa speciale intera sulla tredicesima mensilita'.

Premesso che il ricorrente, signor Antonio Di Carlo, e' titolare di pensione diretta ordinaria n. 14175332 decorrente dal 10 settembre 1979 come ex dipendente del Ministero della pubblica istruzione, e di pensione di reversibilita' n. 14175984/R, decorrente dal 1 gennaio 1985, in qualita' di coniuge superstite dell'insegnante signora Teresa De Januiaris, deceduta in attivita' di servizio.

Con atto notificato in data 11 marzo 2005, alla sede di Teramo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, il signor Antonio Di Carlo ha proposto ricorso a questa Corte, lamentando la mancata corresponsione, da parte dell'ente in parola, dell'indennita' integrativa speciale sul trattamento di reversibilita', sospesa dalla decorrenza per il cumulo che, a giudizio dell'Amministrazione, ne deriva con la medesima indennita' corrisposta sul trattamento diretto.

Nel ricorso si sostiene che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale in caso di contestuale godimento di piu' trattamenti pensionistici e' stato cancellato dal nostro ordinamento, per cui al ricorrente spetta il diritto di percepire per intero l'indennita' in parola su entrambi i trattamenti pensionistici, compresa la stessa anche nella tredicesima mensilita'.

L'Amministrazione si e' costituita con memoria del 18 agosto 2004 nella quale - richiamandosi alla giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (si citano nella memoria le sentenze n. 100/E del 1994, n. 1/2000 /Q.M., cui si aggiunge, da parte del rappresentante dell'Inpdap nel corso della discussione orale nella pubblica udienza del 7 marzo 2006, il riferimento alla sentenza, anch'essa delle Sezioni riunite, n. 2/2006/Q.M.) - si chiede il rigetto del ricorso ritenendolo infondato e, in subordine, si eccepisce, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici scaduti, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile e dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Discussa la causa nella pubblica udienza del 7 marzo 2006, questo giudice, ritenendo che la norma da cui dipende la decisone della causa (art. 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), non sia suscettibile di altra interpretazione diversa da quella che comporta una sua non manifesta infondatezza di contrasto con i precetti della Costituzione, ha adottato la presente ordinanza, con la quale si sottopone d'ufficio la questione alla Corte costituzionale, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Motivi della decisione.

L'articolo 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha gia' costituito oggetto di puntuale decisione da parte della Corte costituzionale con la sentenza 31 dicembre 1993, n. 494, con la quale fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti dei titolari di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

A seguito di questa sentenza, non possono che discendere due possibili interpretazioni della norma da cui dipende la decisione da adottare nella causa cui si riferisce la presente ordinanza: che, come risulta dal chiaro testo letterale della citata sentenza del Giudice delle leggi, continua a sussistere nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale in caso di contestuale titolarita' di due pensioni, anche se mitigato dalla necessita' di assicurare su una delle due pensioni il trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero che, sulla base di altri elementi da individuare, si possa ritenere cancellato tale divieto di cumulo.

La possibilita' della seconda alternativa potrebbe derivare soltanto o da un'interpretazione interna alla sentenza n. 494 del 1993 della Corte, ovvero da altre decisioni della Corte che possano portare a tale conclusione.

Questo giudice deve pertanto farsi carico di esaminare se abbia fondamento l'una o l'altra di queste due ipotesi, senza il quale non si puo' pervenire alla conclusione che il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale, nel caso di piu' trattamenti pensionistici, sia stato cancellato dal nostro ordinamento.

Per quanto concerne la prima ipotesi, offre un qualche suggestivo supporto la circostanza che il giudice che aveva adottato l'ordinanza con la quale veniva sottoposta alla Corte la questione di costituzionahta', decisa poi con la sentenza n. 494/1993, avesse sollevato la questione di costituzionalita' perche' riteneva, (come la stessa Corte costituzionale esplicitamente precisa nella motivazione della sentenza in parola), che al secondo comma dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 dovesse essere applicato il medesimo principio affermato dalla Corte con la sentenza n. 566 del 22 dicembre 1989, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36 della Carta, del quinto comma del medesimo art. 99, nella parte in cui disponeva la sospensione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestassero opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, in quanto la norma non stabiliva il limite dell'emolumento dell'attivita' esplicata, al di sotto del quale la decurtazione fosse operante.

Orbene, nella motivazione della sentenza n. 494 del 1993, la Corte afferma espressamente che quella sollevata dal giudice remittente era una "questione fondata".

Non solo, ma la Corte, sempre nella motivazione della sentenza n. 494/1993, afferma, altresi', cha aveva gia' esaminato, con la sentenza n. 172 del 1991, "la diversa questione del divieto di plurima erogazione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti di chi sia titolare di piu' pensioni" previsto, oltre che dall'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, anche dall'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973".

Orbene la sentenza n. 566/1989 contiene nel dispositivo la seguente formula "(la Corte) dichiara l'illegittimita'...

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