Sentenza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 1992

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione27 Marzo 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 133

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 ("Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza") e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope") e dell'art. 90 dello stesso d.P.R. promossi con n. 8 ordinanze di varie autorità giudiziarie iscritte ai nn. 282, 283, 289, 394, 441, 493, 498 e 610 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17, 18, 23, 27, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Bizzarri Giuseppe nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

  1. Con due distinte ordinanze del 12 marzo 1991 (nel procedimento penale a carico di Santurri Umberto imputato di illecito acquisto di gr.0,120 di eroina) e del 13 marzo 1991 (nel procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe imputato di illecita detenzione di gr. 60 di hashish) il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) - corrispondenti agli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n.162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza) - in relazione all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza), nonchè all'art. 25 Cost. (per insussistenza della necessaria offensività dei comportamenti punibili e per essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia penale).

  2. Con ordinanza dell'11 febbraio 1991 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, nel procedimento penale nei confronti di Antolini Gianluca, imputato di illecita detenzione di 1,533 grammi di hashish, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n.685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n.162 in relazione all'art.25 Cost. per essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia penale.

    In particolare, secondo il giudice a quo, nessun criterio predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti.

  3. Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale contro Gabrielli Marco e Mastropietro Leonardo , imputati del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per contrasto con gli artt.3 e 25, 2 co., Cost.

    Secondo il giudice rimettente la nuova fattispecie delittuosa - che prescinde dalla verifica della pericolosità oggettiva della condotta - viola l'art. 3 Cost. sia perchè la previsione di una presunzione iuris et de iure di spaccio per la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla "dose media giornaliera" è irragionevole in quanto contraria all'esperienza giudiziaria (che insegna che non è dato escludere a priori in modo radicale ed in termini di certezza che il tossicomane ricorra all'accumulazione di sostanze stupefacenti destinate al soddisfacimento del fabbisogno quotidiano); sia perchè, ove si ritenga che sia sanzionato penalmente anche il consumo di sostanze stupefacenti, è altresì irragionevole l'estensione al tossicomane del trattamento sanzionatorio penale applicabile allo spacciatore.

    Il giudice rimettente lamenta inoltre che la condotta penalmente rilevante (detenzione per uso personale di plus di d.m.g.) non è lesiva di alcun bene tutelato e quindi contrasta con il principio dell'offensività desumibile dall'art. 25 Cost.

  4. Con ordinanza del 23 aprile 1991 il Tribunale di Torino - nel corso del procedimento penale contro Luini Renato, imputato del reato di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina) - ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n.685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n.162 (corrispondenti rispettivamente agli artt.73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n.309) per contrasto con gli artt.3, 25 e 27 Cost.

    Osserva il Tribunale rimettente che in base alla comune esperienza è irragionevole ritenere con presunzione assoluta che la detenzione da parte di un consumatore "medio", di una quantità di droga di poco superiore al fabbisogno quotidiano possa essere posta a fondamento di una prognosi legale di pericolo di spaccio.

    Lamenta inoltre la disparità di trattamento (nella forma di pari trattamento di situazioni diverse) atteso che l'acquirente consumatore di una quantità di droga appena superiore alla dose media giornaliera potrebbe essere assoggettato alla stessa pena del venditore.

    Altresì - osserva il tribunale rimettente - nella detenzione per uso personale di droga in quantità di poco superiore alla dose media giornaliera non è configurabile lesione o esposizione a pericolo di un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.

    Inoltre il meccanismo attraverso cui il legislatore individua la fattispecie penalmente rilevante appare in contrasto con la riserva di legge sancita dall'art. 25 Cost. atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine fra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezione della P.A. In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini pressochè imprescindibili di errore.

    Il Tribunale rimettente invoca inoltre il principio del carattere personale della responsabilità penale (art. 27, 1 co., Cost.). In particolare, dopo la sentenza n.364 del 1988 della Corte costituzionale può enuclearsi un più generale principio secondo cui non può esservi punibilità per un reato se il soggetto agente non è in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto. Altresì occorre tener conto delle finalità di rieducazione cui la pena deve necessariamente tendere (art. 27, 3 co., Cost.), finalità che sarebbero frustrate ove si sottoponga a responsabilità penale chi non versi (almeno) in una situazione di colpa, perchè in tal caso il soggetto non può cogliere, nè condividere il bisogno di essere rieducato.

    Le norme censurate contrastano altresì con il principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. giacchè la previsione di un'identica sanzione per chi detenga un quantitativo di sostanza stupefacente superiore alla dose media giornaliera a scopo di cessione, rispetto a chi, nelle stesse condizioni dal punto di vista oggettivo, dispone della sostanza al fine di farne esclusivamente uso individuale è priva di ragionevole giustificazione essendo diverso il grado di consapevolezza del disvalore della condotta da parte dei due soggetti.

  5. Con ordinanza del 31 maggio 1991 il Tribunale di Sassari - nel corso del procedimento penale contro De Martis Walter...

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