Sentenza nº 454 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1989

RelatoreFrancesco Paolo Casavola
Data di Resoluzione27 Luglio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.454

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Considerato in diritto

  1. -Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O. n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, .

  2. - La questione é fondata.

    La norma impugnata dispone: .

    Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai .

    La ratio seguita dal legislatore é dichiarata nel comma primo dell'art. 155: .

    E' dunque a determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole e affidata.

    Il termine é qui assunto come voce sostantiva del transitivo verbale con oggetto la , vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la non e esauribile nell'immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano della famiglia; cosi l' non e identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo...

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